IN POCHE PAROLE …
La Conferenza Unificata Stato – Regioni eprime parere per un’ ulteriore proroga dei termini di approvazione del bilancio 2002-2023 degli enti locali e, di conseguenza, cambia l’agenda di diverse scadenze.
Il nuovo termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2023 scadrà il 30 giugno di questo mese. La proposta è della Conferenza Unificata ed è motiva come sempre con l’incertezza delle risorse specie in un periodo di crisi, aggravato, da ultimo, dalla guerra in Ucraina. Resta l’ossimoro fra programmazione, che per svolgere la sua funzione dovrebbe essere decisa prima dell’inizio dell’esercizo cui si riferisce, e proroga dei termini per la sua approvazione a metà esercizio e spesso anche oltre.
Com’è noto, per fare quadrare i conti, i comni potranno utilizzare l’agevolazione del c.d. Decreto aiuti, che consente di applicare direttamente al preventivo gli avanzi di amministrazione del 2021 senza attendere la verifica degli equilibri di bilancio.
L’art. 40, comma 4, del D.L. 50/2022 prevede, infatti: “ 4. In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021“, con lo scopo di consentire alle amministrazione locali la difficile quadratura dei conti. Per derogare al testo unico degli enti locali, invertendo l’ordine di priorità previsto per l’applicazione dell’avanzo ( art. 187, comma 2, D.Lgs. 267/2000), i comuni, le province e le città metropolitane devono avere prima approvato il rendiconto di gestione relativo al 2021, per il quale è rimasto il termine del 30 aprile scorso.
Resta aperto il tema dell’applicabilità o meno di questa deroga agli enti che hanno approvato il bilancio prima del 18 maggio 2022 , data di entrata in vigore del D.L. 55/2022, con l’adozione di una deliberazione di variazione prima di quella sugli equilibri ddel 31 luglio prossimo. C’è chi dice “si “, forzando il temore letterale della norma, per evitare illogiche disparità di trattamento a sfavore degli enti più virtuosi.
Proroghe “automatiche”
Con la proroga del termine per l’approvazione del bilancio, si spsotano automaticamente in avanti anche i termini per deliberare le tariffe TARI e adeguare le addizionali Irpef ai nuovi scaglioni.
Slitta, per gli enti che si avvalgono della proroga, anche il termine per l’approvazione del Piano esecutivo di gestione – Piano della performance, Piano dettaglato degli obiettivi , obbligatorio per i comuni con oltre 5.000 abitanti e quello per l’approvazione del PIAO, il piano integrato di attività e organizzazione per gli enti con oltre 50 dipendenti introdotto dall’art. 6 del D.L. 80/2021, ossia per il poco utile dcumento unico di programmazione che dovrebbe sostituire i programmi che finora le Pubbliche amministrazioni erano tenute a predisporre, tra cui i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione, del fabbisogno del personale, delle pari opportunità, ecc. E’ auspicabile che l’entrata in vigore del PIAO sia spostata al prossimo anno almeno per gli enti locali, che, in grande maggioranza, non sono preparati ad affrontare questa ulteiore novità, frutto della smania di inutili continue “modifiche” spesso formali, cui ogni Ministro della Funzione pubblica non riesce a rinunciare, sperando di legare il suo nome a qualche legge e assicurarsi visibilità, spacciando per riforme adempimenti formali che producono solo l’effetto di aggravare inutilmente il lavoro degli operatori.