IN POCHE PAROLE… 

Il termine per l’approvazione verso  il differimento (per il momento) al 15 marzo 2023.

Conferenza Stato- città – Comunicato


La Conferenza Stato – città ed autonomie locali, nella seduta del  21 dicembre 2023, ha espresso parere favorevole al  differimento del termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 15 marzo 2023, richiedendo, in sostanza, 15 giorni in più del termine previsto nello schema di decreto  del Ministero sottopostole per il prescritto parere.

Anche per il 2024, quindi, come da prassi consolidata, su richiesta di ANCI e l’UPI si va verso  la proroga per l’approvazione del bilancio e, secondo quanto previsto dall’art. 151, comma 1,  del TUEL, il Ministero dell’Interno si appresta ad approvare il decreto di differimento al 15 marzo del termine di legge ( 31 dicembre).

E’ da ricordare, infatti, che l’art. 151, comma 1, ultimo periodo, prevede che i termini di approvazione possano essere differiti  con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Come noto, il differimento dei termini di approvazione dei bilanci degli enti locali è una prassi consolidatasi negli anni, da cui non si è discostato neppure questo Governo, in attesa che, per il prossimo anno, si realizzi  il nuovo  utopico processo di approvazione del bilancio. introdotto dal  DM 25 luglio 2023.

A tale proposito, giova ricordare che  il  DM  25 luglio 2023, di aggiornamento dei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto dello stesso anno, ha introdotto  una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali stabilendo, però, che  nuovo processo e termini trovano applicazione a decorrere dal bilancio di previsione 2025 -2027, che dovrebbe essere approvato (addirittura) entro il 20 dicembre 2024.

E’ opportuno anche ricordare che il su richiamato decreto ministeriale ha dato ttuazione  all’articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  come convertito, con modificazioni  dalla legge  n. 142/2022,  che, con la  finalità di favorire l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, ha stabilito:

“Per favorire l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell’esercizio provvisorio. 

Leggi sull’argomento . Nota di approfondimento ANCI – Ifel del  14.9.2023; e  in questa rivista “Bilanci: i chiarimenti della Commissione Arconet per l’approvazione nel corso del mese di luglio.

 

 

 

 


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