Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3864 del 18 luglio 2014, ribadisce che, alla luce di quanto disposto dagli artt. 86, comma 3 bis, e 87 del decreto legislativo 163/2006, per gli appalti di lavori le stazioni appaltanti sono tenute a verificare gli oneri per la sicurezza nella sola fase di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Non è, pertanto, necessario indicare nell’offerta i costi per la sicurezza aziendale, in questo senso, da ultimo, Cons. Stato, V, 17 giugno 2014, n. 3056.


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