Secondo il Consiglio di Stato è pacifico che nel settore privato sia d’uso denominare responsabile tecnico il dirigente che nel settore dei lavori pubblici è denominato direttore tecnico.

Il Collegio, nella sentenza n. 4328 del 20 agosto 2013, afferma che, in tale situazione, l’impresa che denomina responsabile tecnico il dirigente che in altro settore di attività sarebbe chiamato direttore tecnico sia assoggettata alla stessa normativa che riguarda la figura del direttore tecnico.

A voler seguire l’opposta impostazione, si giungerebbe alla illogica conclusione secondo la quale la normativa che concerne il direttore tecnico potrebbe essere facilmente aggirata sulla base di espedienti puramente verbali, privi di qualsiasi contenuto sostanziale.

L’art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è quindi applicabile ogni volta in cui l’organigramma di un’impresa, partecipante a pubbliche gare d’appalto, preveda una figura dirigenziale, comunque denominata, assimilabile al direttore tecnico.

In tema di appalti, leggi anche gli articoli pubblicati nell’apposita rubrica.


Stampa articolo