E’ il sindaco l’organo competente alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio comunale, una diversa funzione.
A queste conclusioni la Civit giunge nel parere n. 15/2013 reso al segretario generale di un comune. Delibera-n.-15.2013-formato-PDF[1]
Si ricorda che negli enti locali, è il segretario comunale o provinciale di norma, il soggetto responsabile della prevenzione della corruzione, salva diversa e motivata determinazione (art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n190)
Sul tema della L. n. 190, leggi le nostre news.