IN POCHE PAROLE…

Il PNA 2023 – 2025 sta per arrivare al traguardo finale, un pò appesantito da numerosi Allegati e da cinque check list in formato digitabile sui contratti pubblici, molto utili, però, a supportare  il RPCT, che ha l’onere di elaborare la proposta di piano anticorruzione dell’amministrazione di appartenenza (PTPCT) e di coordinare questo piano con gli altri che affollano il Piano integrato di organizzazione e attività (PIAO), al suo generale debutto il prossimo anno.


SCHEMA PNA 2023-2025

Allegato 1 

Allegato 2 – Trasparenza

Allegato 3 – RPCT

Allegato 4 Ricognizione semplificazioni

Allegato 5 – Deroghe e  modifiche  disciplina dei contratti pubblici

Allegato 6 – Regime derogatorio contratti pubblici

Allegato 7 Contenuti Bando tipo 1

Allegato 8 Check list informatizzata

Allegato 9 – Obblighi trasparenza

Allegato 10 – Commissari  straordinari 

Allegato 11 – Analisi dati piattaforma PTPCT


Mentre il Governo prova a stralciare i reati contro la PA (corruzione, concussione, peculato, ecc.) dall’elenco dei reati ostativi all’accesso ai benefici fiscali, e promette  agli amministratori locali di cancellare l’odiato delitto di abuso d’ufficio, l’ANAC, con il nuovo PNA 2023 – 2025,  rafforza gli indirizzi per la redazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ciascuna amministrazione pubblica e fornisce alcuni utili suggerimenti per raccordare e coordinare tra loro i diversi strumenti di programmazione confluiti nel PIAO.

C’è da chiedersi, però, se questo basti. In altri termini, la domanda è se serve a raggiungere l’obiettivo di porre l’etica e la legalità al centro dell’agere pubblico, aumentare la “carta” e gli oneri burocratici, nonostante dopo dieci anni  molti enti continuano a privilegiare un approccio solo adempimentale nella redazione di questo Piano, come di altri, in generale refrattari, per diverse ragioni (alcun e valide),  alla programmazione?

In realtà, l’Italia continua a essere considerata un paese a forte rischio di corruzione, anche se qualche passo in avanti in questi dieci anni è stato fatto: nella classifica predisposta da “Transparency international” nell’anno 2021, il nostro Paese  si è classificato al 42° posto, ben distante dai paesi tradizionalmente più virtuosi (Danimarca, Finlandia, Nuova Zelanda), ma anche dal 72° posto che occupava nel 2013.

Un certo pessimismo  è giustificato. Vedremo. In attesa, è opportuno cominciare a studiare  il nuovo Piano Nazionale anticorruzione (PNA) per il prossimo triennio 2023-2025, approvato ancora lo scorso 16 novembre, ed ormai vicino al traguardo.  Infatti, manca solo l’esame del Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali.

Il Piano tiene conto delle recenti riforme  introdotte con il Pnrr e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e attività (Piao).

E’ articolata in due Parti, la prima generale e la seconda speciale, ciascuna  arricchita con diversi allegati (precisamente ben 11 Allegati, di cui 4 relativi alla Parte generale e 6 alla  Parte speciale).

Sono confermate le semplificazioni per gli enti con  meno di 50 dipendenti, compensate però con nuove attività di monitoraggio, graduate in tre soglie dimensionali.

Nella parte speciale ampio spazio è riservato ai contratti pubblici. Interessante la check list (anche informatizzata) proposta per monitorare attività , adempimenti e documenti dei contratti pubblici. In realtà, si tratta di 5 check listi, per affidamento diretto, procedura negoziata per i servizi e le forniture, procedura negoziata per i lavori; procedure in deroga, procedure attinenti alla modifica dei contratti e alle varianti in corso d’opera.  Sarebbe utile che gli enti organizzassero un  completo monitoraggio delle complesse fasi del processo contrattuale.


COMUNICATO ANAC

«Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell’Anac il 16 novembre 2022 e in attesa del parere dell’apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali, avrà validità per il prossimo triennio.
E’ finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.L’Autorità ha predisposto il nuovo Pna alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il Pnrr e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (Piao), considerando le ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (che, in relazione alla tipologia di amministrazioni e enti sono tenuti ad adottare il Piao, il PTPCT, o integrazioni del MOG 231). Il Pna è articolato in due Parti.

Parte generale
La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Si è qui intervenuti con orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO.Posto che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono strumento per la creazione e a protezione del valore pubblico, si è inteso fornire indicazioni per raccordare e coordinare tra loro i diversi strumenti di programmazione oggi confluiti nel PIAO, focalizzando l’attenzione su alcuni specifici profili di integrazione.Anche le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 sono da intendersi come strumenti di creazione di valore pubblico. Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono volti a fronteggiare il rischio che l’amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali soprattutto nell’impiego fondi del PNRR. Per questo, in più parti del PNA, sono stati evidenziati i raccordi necessari che è opportuno sussistano fra anticorruzione e antiriciclaggio.

Inoltre, con riferimento alla mappatura dei processi, ad esempio, si è indicato, anche in una logica di semplificazione ed efficacia, su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell’individuare misure di prevenzione della corruzione (innanzitutto quelli in cui sono gestite risorse PNRR e fondi strutturali e quelli collegati a obiettivi di performance); si è posto l’accento sulla necessità di concentrarsi sulla qualità delle misure anticorruzione programmate piuttosto che sulla quantità, considerato che in taluni casi tali misure sono  ridondanti; sono state fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole amministrazioni; si è inteso valorizzare il coordinamento fra i RPCT e chi all’interno delle amministrazioni gestisce e controlla le tante risorse del PNRR al fine di prevenire rischi corruttivi.

Indicazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti
Sono state altresì introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti.La principale è la conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità, del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in vigore, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione.  Queste indicazioni si aggiungono e integrano quelle che fino ad oggi ANAC ha rivolto ai piccoli comuni e agli ordini professionali. Per queste amministrazioni sono state previste misure per rafforzare il monitoraggio, sia in termini di periodicità dello stesso che di campionamento degli obblighi di pubblicazione di cui monitorare la corretta attuazione. Tempistiche e contenuti ad hoc dell’attività di monitoraggio sono stati graduati poi in relazione a 3 soglie dimensionali (da 1 a 15, da 16 a 30 e da 31 a 49 dipendenti).

Divieto di pantouflage
Alla luce dell’interesse dell’Autorità a potenziare le misure in materia, è stato svolto un approfondimento sul divieto di pantouflage, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, di cui all’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.Indicazioni hanno riguardato l’ambito soggettivo di applicazione, l’esercizio del potere autoritativo e negoziale da parte del dipendente pubblico e i soggetti privati destinatari di tali poteri. Sono stati, inoltre, ricordati i poteri di accertamento, vigilanza e sanzionatori di ANAC stabiliti dal Consiglio di Stato nella sentenza, sez. V, n. 7411 del 29.10.2019. Sono state anche suggerite possibili misure da inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO per garantire il rispetto delle disposizioni ed è stato proposto un modello operativo per la verifica di eventuali violazioni improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure.

Altri aspetti sostanziali – ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di suddette misure e strumenti che quindi sono stati affrontati nel PNA – e procedurali della disciplina saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l’Autorità intende adottare.

Parte speciale: i contratti pubblici
La parte speciale si concentra sui contratti pubblici, ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. L’Autorità ha offerto alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l’urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi.Particolare attenzione è data nella parte speciale anche alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (art. 42 d.lgs. 50/2016), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze.

Oltre ai chiarimenti sull’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni, sono state fornite misure concrete da adottare nella programmazione anticorruzione in materia di contratti ed elaborato un esempio di modello di dichiarazione per individuare anticipatamente possibili ipotesi di conflitto di interessi.

La stessa normativa europea emanata per l’attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interesse, anche alla luce dell’obbligo di cui all’art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 di fornire alla Commissione i dati del “titolare effettivo” del destinatario dei fondi o dell’appaltatore. A riguardo da tempo ANAC ha chiesto al Parlamento di introdurre l’obbligo della dichiarazione del titolare effettivo delle società che partecipano alle gare per gli appalti. In questa prospettiva – come di recente ricordato dal Presidente Busia – la Banca dati nazionale dei contratti pubblici – BDNCP di ANAC può raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi. Nel PNA sono richiamate le norme in materia di contrasto al riciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007, per la individuazione del “titolare effettivo”.

La parte speciale ha riguardato anche la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici. Un apposito allegato contiene una ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’allegato 1) alle delibere ANAC n.ri 1310/2016 e 1134/2017.

L’Allegato elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Ciò al fine di rendere più chiari anche per lettori esterni all’amministrazione interessati a conoscere lo svolgimento dell’intera procedura che riguarda ogni singolo contratto.

La parte speciale, da ultimo, contiene un approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR. 

Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di specifici allegati (n. 11), che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni».


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