Comunicato del Presidente del 27 maggio 2020 “Pubblicazione dei dati sui buoni  per la spesa alimentare previsti dall’Ordinanza  del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020

” L’Autorità ha ricevuto diverse  segnalazioni sull’asserita mancanza di trasparenza, in alcuni comuni, dei dati  sull’erogazione dei buoni per la spesa alimentare previsti dall’O.C.D.P.C. n.  658 del 29 marzo 2020 recante “Ordinanza  su interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa  al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti  virali trasmissibili”.

Si ricorda che i buoni per la spesa alimentare  erogati a causa dell’emergenza COVID-19 sono riconducibili agli atti di “concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici  e privati” previsti dall’art. 26 del D.lgs. 33/2013. Si tratta, infatti, di  interventi di aiuto finanziario vincolato all’acquisto di generi alimentari di  prima necessità per nuclei familiari che versano in situazione di difficoltà  economico-finanziaria.

Di conseguenza, i comuni sono tenuti a pubblicare, innanzitutto, i criteri  e le modalità di erogazione dei buoni (art. 26, co. 1) sul sito web all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto  sezione di primo livello “Sovvenzioni,  contributi, sussidi, vantaggi economici”.

Gli atti di concessione dei buoni per la spesa alimentare adottati  dai Comuni (art. 26, co. 2) vanno invece pubblicati, sempre nella sotto sezione  richiamata, solo ove di importo complessivamente superiore a mille euro in un  anno nei confronti dello stesso beneficiario.

Si ricorda che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi  delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da  tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute  ovvero alla situazione di disagio economico degli interessati (cfr. art. 26,  co. 4). I comuni, pertanto sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti  idonei a tutelare il diritto alla riservatezza.

Al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, si ricorda che  l’obbligo di pubblicazione può intendersi assolto anche attraverso un  collegamento ipertestuale alla home page o pagina web ove risultano eventualmente  già pubblicati i dati in questione, avendo cura di assicurare che i dati siano  pubblicati secondo i criteri di qualità delle informazioni previste dal decreto  33/2013 (cfr. art. 6).

Fermi restando i dati da pubblicare obbligatoriamente, rimane salva  la facoltà dei comuni di decidere di rendere trasparenti sul proprio sito istituzionale  dati ulteriori e, in particolare, quelli aggregati relativi ai buoni spesa di  importo inferiore ai mille euro e l’elenco degli esercizi commerciali presso cui  spenderli.

Poiché la sospensione degli obblighi di pubblicazione è cessata il 15  maggio 2020 (art. 103, co. 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020,  n. 27 – termine di sospensione non prorogato né dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 né dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34), si  invitano i comuni a riprendere quanto prima la pubblicazione dei dati sui buoni  spesa”.

Il  Presidente f.f.
Francesco Merloni                   


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