Brevissima…
Anche gli accordi quadro possono essere assegnati con la formula dell’affidamento diretto, purché vengano rispettare una serie di condizioni:
- l’importo dell’appalto, per l’intera durata dell’accordo, deve rimanere inferiore a 150.000 euro per i lavori e a 140.000 euro per i servizi e le forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura;
- le stazioni appaltanti, ove possibile, sono tenute a consultare più operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;
- deve essere comunque garantito il principio di rotazione, e la scelta delle stazioni appaltanti di avvalersi dell’affidamento diretto deve essere basata su criteri di imparzialità, evitando frazionamenti arbitrari o qualsiasi altra decisione che porti a eludere gli obblighi di rotazione delle imprese;
- per la tracciabilità dei flussi finanziari, è necessario acquisire un CIG per l’accordo quadro (CIG «padre») e un nuovo CIG per ciascun contratto applicativo (CIG «figlio»).
Questo è l’avviso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel quale è ricordato che, con il nuovo codice, gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalto, nonostante questo strumento sia più adatto a prestazioni standardizzabili e ripetibili nel tempo, segnalando che le amministrazioni spesso non ne fanno un uso corretto.
ANAC – Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024
Normativa di riferimento
D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 – nuovo codice dei contratti pubblici