IN POCHE PAROLE…

Le conseguenze del mancato adeguamento del sito web istituzionale del Comune alle previsioni della normativa del 2013 sugli obblighi di trasparenza.


ANAC, deliberazione  del 16 marzo 2022, n. 131.

Con la deliberazione annotata, l’ANAC, nell’esercizio dei poteri ispettivi e d’ordine conferiti dalla normativa anticorruzione e trasparenza,  ha imposto al RPCT di un comune di provvedere, entro il termine di 30 giorni dall’ordine, alle pubblicazioni prescritte dal decreto legislativo n. 33 del 2013, con particolare riferimento a dati, informazioni e documenti oggetto di obbligatoria pubblicazione nelle sottosezioni “titolari di incarichi di collaborazione e consulenza”,  “performance“, “incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti“, “bandi di gara e contratti”, “enti controllati” e “bilanci”.

L’Autorità ha verificato che in una sottosezione mancavano addirittura  i contenuti e  in altre  le informazione e i dati pubblicati erano incompleti o non aggiornati.

In caso di mancato adeguamento a quanto disposto con il suddetto provvedimento d’ordine, l’Autorità  ha avvertito che procederà ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza, con riserva di un’apposita successiva attività ispettiva all’esito del monitoraggio sul recepimento delle indicazioni fornite.

I riferimenti normativi indicati nel provvedimento sono l’art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  l’ art. 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e l’art, 20, comma 3, del regolamento  della stessa Autorità relativo all’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione,  approvato con delibera del Consiglio n. 329 del 29 marzo 2017 (in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017).


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