Brevissima…
Il quesito: “Per appalti con importo inferiore a 5.000euro, posso optare per il mercato libero anziché il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, per affidamenti superiori a questa soglia, sono vincolata a utilizzare il MEPA. Considerando che, per beni destinati all’attività di ricerca, si applicano le disposizioni dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 218/2016 (per tutti i beni eccetto ICT) o dell’art. 4, comma 1, lettera b), del D.L. 126/2019 convertito in L. 159/2019 (solo beni ICT), gli enti possono ricorrere al mercato libero (per operatori economici non abilitati sul MEPA) per acquisti superiori a 5000 euro. Desidero sapere se per l’affidamento e il relativo contratto è possibile utilizzare la PEC o se è obbligatorio ricorrere a una piattaforma telematica di acquisto, come per le gare telematiche in modalità ASP“.
Chiara la risposta del MIT:
“In risposta al quesito, si rileva che nel nuovo codice dei contratti, all’art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26 del d.lgs. 36/2023. Pertanto, la risposta al quesito è la seconda in quanto è obbligatorio l’uso della piattaforma telematica di acquisto“.