La domanda.

Un comune ha chiesto il parere del Ministero dell’interno sulla corretta applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legge 174/2012, convertito nella legge 213/2012, il quale dispone che gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubblici elettive e di governo. In particolare, intende conoscere se tali obblighi di trasparenza valgano anche per i componenti delle commissioni straordinarie incaricate della gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. 

La risposta.

Il Comune non ha l’obbligo di rendere pubblico lo stato patrimoniale dei componenti della commissione straordinaria.

Il parere del Ministero dell’interno:

In merito a quanto rappresentato, il Ministero osserva che la legge 213 sottopone gli enti locali alla disciplina sugli obblighi di trasparenza al sussistere di due condizioni: (a) l’appartenenza ad una determinata dimensione demografica; (b) la titolarità di cariche pubbliche elettive.

Ciò posto, nel richiamare anche i contenuti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2013 in tema di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di enti, istituti e società si ritiene, su conforme parere espresso dal Dipartimento per le Politiche del personale dell’Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, all’uopo interessato, che le disposizioni della p legge n. 213/2012 non trovino applicazione nei confronti dei componenti della commissione straordinaria incaricata della gestione dell’ente locale, atteso che gli stessi, in quanto funzionari dello Stato, sono soggetti, in tema di trasparenza e cumulo di incarichi, alle norme dettate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(Parere reso dal Ministero dell’interno il 31 maggio 2013)


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