L’imposta municipale propria pare non trovare pace. L’articolata – e non sempre di facile lettura – disciplina del tributo locale continua a conoscere provvedimenti di attuazione o interpretativi volti a chiarire la portata del dettato normativo.

Alcuni importanti chiarimenti sono contenuti nella recente Risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 8/DF del 22 luglio 2013, sull’incidenza dei c.d. “lastrici solari” nella determinazione della rendita catastale.

In particolare, il quesito risolto dal Dipartimento delle Finanze concerne la possibilità di considerare area edificabile ai fini dell’imposta municipale propria il lastrico solare di un immobile sul quale si vuole realizzare un impianto fotovoltaico da adibire all’efficientamento energetico dell’immobile stesso.

Nella Risoluzione, dopo aver ricostruito la normativa che disciplina la determinazione della base imponibile ai fini del tributo municipale, si precisa che ogni immobile deve essere individuato sulla scorta delle regole catastali, ovvero mediante la particella (in questo caso edificiale) e l’eventuale subalterno. Per tale motivo, precisa il Fisco, qualunque valutazione patrimoniale e/o reddituale degli immobili deve necessariamente considerare la delimitazione e la forma di ciascuna particella o dell’unità immobiliare.

Qualora sull’immobile non vi sia alcuna costruzione, secondo quanto previsto dall’art. 2, D.M. Economia e finanze 2 gennaio 1998, n. 28, l’immobile può essere qualificato come area edificabile e la base imponibile ai fini dell’imposta municipale è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione  (ciò, ai sensi dell’art. 5, c. 5, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall’art. 13 c. 3, d.l. n. 6 dicembre 2011, n. 201).

Con particolare riguardo alla questione della classificazione del lastrico solare, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito quanto segue.

Al fine di inquadrare tale costruzione all’interno di una delle fattispecie previste dalla normativa sull’imposta municipale propria, il Dipartimento delle Finanze richiama la Circolare dell’Agenzia del Territorio, 26 novembre 2001, n. 9/T, nella quale si era precisato che sono state necessariamente introdotte delle peculiari categorie catastali fittizie per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari con la procedura informatica di aggiornamento Docfa (tra queste categorie rientrano anche i lastrici solari sub F5).

L’Amministrazione rammenta come, solitamente e salvo eccezioni, il lastrico solare sia associato ad un edificio all’interno del quale coesistono una o più unità immobiliari.

Nella Circolare 30 novembre 2012, n. 6/T dell’Agenzia del Territorio (segnatamente nell’Allegato tecnico II), richiamata anche dalla Risoluzione qua commentata, peraltro, è stato evidenziato come ai fini della valutazione della citata tipologia di costruzioni, si debba tenere conto delle sole potenzialità edificatorie espresse attraverso l’edificazione già realizzata, mentre non possano essere valorizzate le potenzialità previste dagli strumenti urbanistici in vigore. Quanto affermato è giustificato dal fatto che la stima catastale concerne l’uso attuale del bene e non quello fisicamente possibile, legalmente ammissibile e caratterizzato dalla massima produttività.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Amministrazione finanziaria ritiene, quindi, che nel periodo di costruzione dell’impianto fotovoltaico i lastrici solari debbano essere considerati parte integrante dell’edificio esistente e, quindi, concorrano alla determinazione della rendita catastale di tutte le unità immobiliari che appartengono all’edificio medesimo.

La Risoluzione precisa, altresì, che le suddette rendite integrano l’elemento principale per la determinazione della base imponibile utile ai fini dell’imposta municipale propria.

L’orientamento assunto dalla prassi amministrativa risulta conforme, come ricordato dallo stesso Dipartimento delle Finanze, alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8 maggio 2013, n. 10735). Con la pronuncia citata, infatti, la Corte di Cassazione ha statuito che «la nozione di fabbricato, di cui al d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, rispetto all’area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l’area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell’imposta si trasferisce dall’area stessa all’intera costruzione realizzata. Per l’applicazione dell’imposta sul “fabbricato di nuova costruzione”, infatti, la norma individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione, senza alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni»[1].

Alessio Scaglia, cultore della materia di diritto tributario.


[1] Cass. Civ. Sent. 8 maggio 2013, n. 10735, in banca dati Ipsoa.


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