Nell’ambito di una gestione economale di un Comune vanno dichiarate irregolari, per violazione delle ordinarie procedure di spesa, senza contestuale condanna dell’economo, le spese relative a versamenti dei canoni di leasing delle autovetture in dotazione, al pagamento di medicinali e ticket per i cittadini indigenti, al pagamento di lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati e parchi del territorio comunale ed al pagamento di imposte e tasse.
Il pagamento da parte dell’economo di spese di rappresentanza prive dei documenti giustificativi che attestino lo stretto legame delle stesse con i fini istituzionali dell’ente ed in particolare di un atto preventivo di autorizzazione di spesa nel quale sia puntualmente indicato l’evento cui si riferisce la spesa stessa e la delibera del governo dell’ente si configura illegittimo, impedisce il relativo discarico ed obbliga l’economo al pagamento del relativo importo.
Corte dei Conti, sezione giur. Toscana, Sentenza n. 246 del 10.7.2013, Presidente Pezzella, Estensore Briguori.
Nella decisione oggetto di esame i giudici contabili toscani, nell’ambito di un giudizio di conto, verificando l’attività gestoria dell’economo di un Comune rilevano una pluralità di profili di criticità in ordine alla gestione di varie tipologie di spesa, giungendo per talune a una dichiarazione di mera irregolarità e per altre ad un accertamento di illegittimità con conseguenze sull’agente contabile, essendo destinatario di una sentenza di condanna al pagamento delle spese per le quali non è ammesso il discarico. La Sezione territoriale della Corte dei Conti effettua dunque una distinzione tra le tipologie di spese contestate, separando quelle da considerarsi illegittime/illecite, in quanto disposte contra legem, da quelle meramente irregolari.
Ritiene innanzitutto la mera irregolarità dovuta ad aspetti procedurali e non già alla doverosità dei pagamenti, per essere stati questi direttamente eseguiti per le vie brevi dall’economo del Comune e non attraverso le ordinarie procedure contabili, delle spese attinenti ai versamenti dei canoni di leasing delle autovetture in dotazione, al pagamento di medicinali e ticket per i cittadini indigenti, al pagamento di lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati e parchi del territorio comunale ovvero delle imposte e tasse per il P.I.P. comunale e per la costruzione di loculi cimiteriali.
Viceversa i giudici contabili ritengono illegittime e non discaricabili una serie di spese ricondotte sotto la voce “spese di rappresentanza” che l’economo ha liquidato sulla base di una semplice richiesta priva di prova documentale. Evidenziano che, per giurisprudenza consolidata, per potersi giustificare una spesa a titolo di rappresentanza, deve sussistere uno stretto legame con i fini istituzionali dell’ente, la necessità dell’ente ad una proiezione esterna o ad intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, precisando che lo stanziamento nel bilancio dell’ente ne costituisce uno dei presupposti, così come l’eventuale determinazione in regolamenti o atti amministrativi generali, anche se lo stanziamento ex se non rende lecita la spesa, che, invece, deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse. Nella decisione viene inoltre escluso che l’attività di rappresentanza possa configurarsi nell’ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, come si verifica, ad esempio, in occasione del collocamento a riposo dei dipendenti, ovvero nei casi caratterizzati dalla normalità e “istituzionalità” dei rapporti “di servizio” tra ente beneficiante e organi beneficati. Ancora si evidenzia che per poter giustificare la spesa di rappresentanza occorre una documentazione giustificativa da cui risulti la stretta connessione con i fini istituzionali dell’ente attraverso un atto preventivo di autorizzazione di spesa nel quale sia puntualmente indicato l’evento cui si riferisce la spesa stessa e la delibera del governo dell’ente.(1)
Entro tali precisazioni vengono dichiarate illegittime e non ammissibili una serie di spese attinenti a pranzi e cene presso ristoranti, rinfreschi, acquisti presso pasticcerie, medaglie per dipendenti neo pensionati, pacchi dono, trofei. Inoltre vengono dichiarate altresì illegittime una serie di spese attinenti a missioni di dipendenti o amministratori e spese di pedaggi autostradali in quanto prive di giustificativi. Ancora sono ritenute illegittime una parte di spese di acquisto cellulari per il Sindaco in quanto ripetute a breve distanza nel tempo e come tali non ammissibili (a distanza di tre mesi l’una dall’altra) e spese di ricariche telefoniche in quanto prive di giustificativo. Infine sono dichiarate illegittime le spese per pagamento di sanzioni al codice della strada per infrazioni commesse da dipendenti comunali per le quali peraltro il comune aveva già attivato ed ottenuto il recupero.
All’interno di tale quadro l’economo viene condannato al pagamento delle spese illegittime e in quanto tali non oggetto di discarico; tuttavia il collegio anziché porre a carico dello stesso l’importo complessivo limita la condanna per le spese per rappresentanza, per i pedaggi autostradali e per l’acquisito di cellulari nell’ordine del 30%, in quanto ritiene le stesse ascrivibili anche alla condotta di ulteriori soggetti (i richiedenti); per le altre spese (es. ricariche telefoniche senza giustificativi) invece la Sezione Toscana ritiene sussistere una responsabilità dell’economo tale da determinare la condanna al versamento dell’intero importo. In relazione alle prime la Sezione peraltro dispone la contestuale trasmissione della sentenza alla Procura Regionale per l’eventuale danno erariale correlato alle spese per le quali non è intervenuta condanna in via integrale del contabile.
La Sezione infine, coerentemente con la decisione di non completo discarico, dispone per l’ultimo esercizio esaminato (2008) la rettifica dei resti da valere sulle risultanze finali dell’esercizio stesso, con ricaduta negli esercizi successivi, dando atto di una rimanenza pari all’importo oggetto di condanna. (2)
A cura di Adriano Gribaudo, magistrato della Corte dei conti
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(1) La giurisprudenza contabile ha avuto modo di affermare che le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite, solo se sono rigorosamente giustificate e documentate, con l’esposizione, caso per caso, dell’interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell’occasione della spesa (Corte dei conti, II Sezione d’Appello, n. 64/2007; Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte n. 172/2012; Corte dei Conti sez. giur. Piemonte 94/2009; Corte dei conti, III Sezione d’Appello, n. 682/2005).
(2) La sezione ha disposto la rettifica dei resti in conformità alla previsione di cui all’art. 29 r.d. 13.8.1933 , n. 1038 secono cui: “La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, o infine per i provvedimenti interlocutori che il relatore medesimo giudichi opportuni.”.