La Sezione autonomie della Corte dei conti ha enunciato i principi di diritto, ai quali dovranno attenersi le singole Sezioni regionali nell’eseguire il controllo sui rendiconti aventi ad oggetto l’esercizio 2012 dei gruppi consiliari regionali.

Corte dei conti, Sezione autonomie, deliberazione 5 luglio 2013, n. 15Presidente: Giampaolino, relatori: Larosa e Corsetti.

Sezione_autonomie_15_2013

La deliberazione

L’art. 1, comma 10 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che i rendiconti di esercizio approvati annualmente da ciascun gruppo consiliare regionale sono trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente, che si pronuncia in merito alla regolarità degli stessi. Il successivo comma 11 stabilisce che, qualora la magistratura contabile rilevi l’irregolarità del conto, lo trasmette al Presidente della Regione ai fini della regolarizzazione. Nel caso in cui il gruppo non provveda a tale regolarizzazione, decade per l’anno in corso dal diritto all’erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale, oltre a dover restituire le somme ricevute e non rendicontate. Il controllo sul rendiconto è eseguito secondo precise regole normative e non può spingersi alla valutazione  dei comportamenti.

La verifica ha ad oggetto anche l’esercizio finanziario 2012, ma, in ossequio al principio di irretroattività della legge, le disposizioni precettive recate dal d.l. 174 e, in particolare, l’impianto sanzionatorio, si applicheranno solo dall’esercizio 2013. Il controllo per l’esercizio 2012 ha efficacia ricognitiva della regolarità dei documenti contabili.

Le delibere già emesse dalle Sezioni regionali di controllo devono essere interpretate in conformità agli indirizzi sopra indicati. Avverso le delibere delle Sezioni regionali è ammesso ricorso dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Commento

Il contenuto della deliberazione è condivisibile.

Non vi è dubbio, infatti, che la previsione in forza della quale, in presenza di irregolarità,  i gruppi consiliari regionali decadono “per l’anno in corso” (quindi per l’anno successivo a quello oggetto di accertamento) dal diritto all’erogazione di risorse, ha evidente natura sanzionatoria, pertanto contrasterebbe con i principi di diritto un’applicazioneretroattiva.

L’aver specificato che il controllo sui rendiconti relativi all’anno 2012 ha “efficacia ricognitiva” sull’efficacia dei documenti contabili, non sembra escludere la necessaria ripetizione delle somme rispetto alle quali la magistratura contabile abbia accertato l’irregolarità contabile del conto (irregolarità intesa quale mancato “rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione”, secondo quanto evidenziato dalla deliberazione della sezione autonomie n. 12/2013, anch’essa in materia di rendiconti dei gruppi consiliari regionali – Sezione_autonomie_12_2013 ). Pur riferendosi la Sezione autonomie ad una ricognizione e non ad un accertamento, non sembra vi siano alternative alla ripetizione delle somme non rendicontate, derivando tale conseguenza dai principi generali.

Ne consegue che le risorse non rendicontate saranno recuperate ad iniziativa dei Presidenti delle assemblee regionali, i quali dovranno conformarsi al contenuto accertativo (anzi, “ricognitivo”) delle deliberazioni delle Sezioni regionali della Corte dei conti, se non vorranno rischiare di incorrere in una responsabilità per danno all’erario, responsabilità che potrebbe addirittura essere configurata a titolo di dolo in quanto, ove rimanessero inerti, potrebbe delinearsi una “consapevole violazione dell’obbligo” derivante dalle pronunce.

Riccardo Patumi, magistrato della Corte dei conti.

 

 

 


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