La normativa

Com’è noto, l’art. 16, co. 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto il divieto in forza del quale “nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”.

Il vincolo rinviene il suo fondamento nel processo di riordino delle province ed ha lo scopo di evitare, nelle more dell’attuazione del ridimensionamento di tali enti, l’immissione, all’interno degli stessi, di nuove risorse umane.

Il riordino opera in due direzioni:

1) una “modificazione qualitativa” prevista dall’art. 23, co. 14-21, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, finalizzata ad esaltare le funzioni di raccordo e coordinamento delle province;

2) una “modificazione quantitativa”, mediante diminuzione del numero degli enti locali in argomento, sulla base dei criteri di cui all’art. 17, co. 4, del citato d.l. 95/2012.

Mediante l’art. 1, co. 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“legge di stabilità 2013”) il legislatore statale ha differito l’attuazione sia delle modifiche quantitative, prevedendo che “fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201”, sia di quelle quantitative incidendo, con il metodo della novella, sull’art. 17, comma 4, del d.l. 95/2012. In particolare, le parole “entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto…” sono state sostituite con “entro il 31 dicembre 2013”. Lo spostamento in avanti di quest’ultimo termine, entro il quale occorrerà procedere alla riduzione del numero delle province, si è reso necessario per la mancata conversione del decreto legge avente ad oggetto il riordino delle province.

 

Il parere emesso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Con deliberazione n. 44 del 13 febbraio 2013, la Sezione di controllo della Corte dei conti ha emesso un parere mediante il quale ha affermato, basandosi sulla circostanza che il ridimensionamento dell’istituto provinciale sembra essersi al momento arrestato, che risulterebbe irragionevole e non proporzionata la reiterazione sine die del divieto di assunzione assoluto posto dal legislatore nazionale. Tale divieto, infatti, era stato stabilito sulla base di un prossimo processo di riordino allora in corso, ma successivamente abbandonato.

Sezione_Lombardia_44_2013

 Il parere emesso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna

La Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna, invece, con deliberazione n. 207 del 16 aprile 2013, ha ritenuto di non aderire all’interpretazione fornita dal Collegio lombardo.

Secondo la Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna non vi sarebbero elementi sufficienti per parlare di un arresto (e, ancor meno, di un abbandono) del processo di riordino, in quanto, se è vero che il decreto avente ad oggetto il riordino non è stato convertito, è altresì da considerare come il legislatore abbia posto rimedio alla mancata approvazione della legge di conversione, modificando il termine entro il quale tale riordino dovrà essere attuato. Non solo, ma la legge 228/2012, ancora una volta mediante l’art. 1, co. 115, ha previsto che “nei casi in cui in una data compresa tra il 15 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province…è nominato un commissario straordinario…per la provvisoria gestione dell’ente fino al 31 dicembre 2013”.

Il riordino, pertanto, a parere del Collegio emiliano, non si sarebbe arrestato, ma semplicemente sembrerebbe rallentato; conseguentemente, il divieto di assumere personale a tempo indeterminato, posto a carico delle Province, dovrebbe essere considerato in vigore.

Sezione_controllo_Emilia_Romagna_207_2013

 La soluzione del contrasto interpretativo

Stante l’evidente contrasto interpretativo tra le posizioni delle due Sezioni di controllo, la Sezione per l’Emilia-Romagna ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti, affinché la questione possa essere deferita alla Sezione autonomie, chiamata ad emanare una pronuncia di orientamento, alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformeranno.

I tempi necessari alla sezione autonomie per esprimersi non dovrebbero essere lunghi.

 Riccardo Patumi, magistrato della Corte dei conti.

 


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