E’ illegittimo il regolamento edilizio che limita l’altezza degli impianti di telefonia mobile in base alla distanza con le costruzioni ed i terreni adiacenti.
Consiglio di Stato, Sez. III, 4 aprile 2013, n. 1873, Pres. Ff Cacace Est. Capuzzi.
Il caso
In un Comune, una Società di telefonia ha rivolto un’istanza per la realizzazione di una nuova stazione radio base, ottenendo parere favorevole da parte dell’Arpa.
Alcuni giorni dopo, il Consiglio comunale deliberava delle modifiche al regolamento edilizio, imponendo il divieto di impianti di altezza pari o superiore alla distanza dalla più vicina parete delle costruzioni circostanti o alla metà della distanza del confine con le strade o terreni liberi privati.
In base a questa nuova norma, il Comune stabiliva la decadenza del silenzio assenso, e con ordinanza ordinava la sospensione dei lavori dell’impianto di telefonia. La Società presentava ricorso contro l’ordinanza, ed il Tar accoglieva il ricorso, argomentando in base all’articolo 4, comma 7, della legge regionale Lombardia 11/2001, secondo il quale: “gli impianti radio base di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt (…) non richiedono specifica regolamentazione urbanistica”. Il Tar ha perciò ritenuto illegittime queste disposizioni pianificatorie comunali. Contro questa sentenza il Comune proponeva appello, che è stato respinto dal Consiglio di Stato.
La sentenza.
I giudici del Consiglio di Stato hanno così argomentato:
1) L’articolo 8, sesto ed ultimo comma della legge 36/2001 (che prevede che i Comuni possono adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici) devono essere coordinati con l’art. 8, comma 1, lett. a), della stessa legge, che attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni relative e l’individuazione dei siti di trasmissione degli impianti di telefonia mobile;
2) La legge regionale ha dettato i criteri di localizzazione delle stazioni radio base di potenza inferiore a 300 W.
3) Il regolamento comunale contrasta perciò con la legge regionale che ha disciplinato direttamente ed in modo esaustivo il potere di localizzazione di tali impianti.
4) Non è quindi consentito al Comune, mediante strumenti edilizi ed urbanistici adottare misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato.
Valutazione della sentenza.
La sentenza merita di essere condivisa, ed ha anche precisato nell’ampia motivazione, che il Comune può stabilire regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico / ambientale o storico / artistico, ma queste regole non possono trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese posizioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificatrice.
Vittorio Italia