Nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2013, n. 90 è stato pubblicato il comunicato relativo alla circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), riguardante i nuovi obblighi delle amministrazioni pubbliche in materia di accessibilità, introdotti dal decreto legge 179/2012 (Decreto Crescita 2.0), che, all’art. 9, aveva novellato in diversi punti, con riferimento all’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, sia la legge 4/2004 (cd. “legge Stanca”) sia il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

La circolare accende i riflettori sulle modifiche normative che, inserite in una tipica legge “omnibus”, quale il Decreto crescita 2.0, rischiavano di essere trascurate o disattese; ulteriormente fornisce due strumenti concreti per l’adeguamento alle norme da parte degli enti pubblici, consistenti in un questionario di autovalutazione sullo stato di adeguamento del proprio sito web istituzionale e un esempio di format per la redazione e per la pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità.

Il testo richiama in premessa l’art. 1 della legge 4/2004, in virtù della quale “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici “. È chiaramente a questo principio cardine, diretta espressione del diritto di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, che si ispirano anche le novità legislative in commento, tese ad allargare, in parallelo con la massiccia estensione del ricorso alle tecnologie ICT, l’inclusione digitale dei soggetti svantaggiati, da garantire estensivamente, a prescindere dal settore di riferimento (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione.

In questo senso, l’art. 9 del Decreto crescita  modifica l’articolo 3 della legge 4/2004 inerente all’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di accessibilità, ampliandolo al massimo grado mediante l’inclusione anche dei soggetti privati che erogano servizi pubblici o di pubblico interesse o che comunque usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni.

L’articolo citato, modificando i commi 4 e 5 della legge Stanca, si sofferma inoltre sugli obblighi dei datori di lavoro (pubblici e privati) che abbiano alle loro dipendenze soggetti affetti da disabilità; spetta all’Agenzia per l’Italia Digitale definire le specifiche della strumentazione hardware e software, comprensiva delle tecnologie assistive, di cui devono essere dotati tali lavoratori. Per quanto riguarda il settore pubblico la novella prevede che l’attuazione dell’obbligo debba essere effettuata nell’ambito “delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico”, con l’implicita previsione, così, di una necessaria pianificazione, da parte degli enti pubblici, dei relativi acquisti.

Di assoluto rilievo sono, altresì, le modifiche, puntualmente messe a fuoco dalla circolare in commento, che il decreto legge 79/2012 apporta al Codice dell’amministrazione digitale.

Anche in tale sede, la ratio che sorregge gli interventi è, come ovvio, la volontà di riduzione e, per quanto possibile, l’eliminazione dei rischi di emarginazione connessi all’introduzione massiva delle nuove tecnologie, laddove non siano progettate e realizzate in modalità accessibile anche ai soggetti affetti da disabilità.

In tal senso, pregnante appare la novella all’art. 12 del CAD, che, significativamente rubricato “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa“, introduce il principio di generale utilizzo delle ICT nell’attività amministrativa, purché “nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione”.

In concreto, e con riferimento, in particolare, ai recentissimi interventi normativi in tema di trasparenza dell’attività amministrativa e di obblighi di pubblicazione di informazioni sui siti istituzionali, non v’è dubbio che uno dei temi cruciali sia rappresentato dall’accessibilità dei documenti presenti nei siti web e quindi dei formati previsti per la loro diffusione.

Di ciò ne ha avuto piena contezza anche il legislatore, il quale ha inteso modificare gli art. 23 ter e 57 del CAD, precisando con rigore che gli atti delle amministrazioni pubbliche formati con strumenti informatici, i moduli e formulari presenti sui siti e soprattutto gli atti e provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicità legale devono essere pubblicati nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità, previsti dalle regole tecniche contenute nel DM 8 luglio 2005, e, prossimamente, dai nuovi requisiti tecnici previsti dal DM 20 marzo 2013, attualmente al vaglio della Corte dei Conti.

In particolare, si premura di sottolineare la circolare AGID, non è ammessa la pubblicazione di documenti-immagine, ossia scansioni digitali di documenti cartacei provi della digitalizzazione del testo rappresentato.

Infine, la circolare rammenta l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di redazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di due nuovi documenti: il piano contenente gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e il piano per il telelavoro, entrambi da pubblicare nell’ambito della Sezione “Amministrazione Trasparente” o, alternativamente, nella pagina “Accessibilità”.

Con riferimento, in particolare, al primo adempimento, come già accennato, l’Agenzia al fine di supportare gli enti obbligati, si premura di fornire due strumenti di “accompagnamento”, rappresentati dal questionario di autovalutazione del proprio sito istituzionale e da un format-tipo utile per la redazione degli obiettivi.

Naturalmente, l’Agenzia non manca di richiamare l’aspetto sanzionatorio: l’inosservanza delle disposizioni è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del D.lgs. 165/2001.

 

Serena Bussani


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