Brevissima …
Dal 1° gennaio 2025, anche le istituzioni con finalità di lucro possono presentare, tramite piattaforma PICA, alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione istanza per l’accreditamento come enti che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici.
La SNA ha aggiornato, infatti, le regole per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati di cui al regolamento della stessa Scuola, n. 176/2024, per adeguarle alle modifiche introdotte dal decreto correttivo 2024 del d.lgs. 36 del 2023.
D.Lgs.. 31 dicembre 2024, n. 209
Decreto del Presidente della SNA n.3 del 15 gennaio 2025
Accreditamento formazione stazioni appaltanti – sna
In particolare, l’articolo 63, comma 10, del Codice, nel testo novellato dall’art.26, comma 1, lett. d) del decreto correttivo n. 209 del 2024, prevede che la SNA definisca i requisiti e le modalità per l’accreditamento dei soggetti pubblici o privati che, per statuto o atto costitutivo, svolgono attività formative, senza distinzione fra enti con scopo e senza scopo di lucro, provvedendo alla gestione del relativo sistema (verifica dei requisiti, revoca accreditamento, ecc.).
La SNA, in seguito alla modifica introdotta dal correttivo, che ha eliminato il requisito dell’assenza della finalità di lucro per l’accreditamento dei soggetti privati, ha provveduto, nello specifico, a modificare il regolamento già approvato nell’ottobre dello 2024, emanato sulla base della dell’originaria disposizione del codice, eliminando l’originaria limitazione.
Il riferimento in questa materia è ora al Decreto del Presidente della SNA n. 3/2025 del 15 gennaio 2025 e alle nuove Linee-guida sui requisiti per l’accreditamento del 2024, entrambi in vigore dal 15 gennaio 2025.
E’ probabile che le regole formali, molto rigide su requisiti soggettivi per l’accreditamento (art. 4 Linee Guida), permetteranno solo alle università, pubbliche e private, e ai più importanti enti privati di formazione l’accesso a questo sistema; mentre resteranno, di certo, escluse le “micro imprese”, che annoverano nell’atto costitutivo o nello statuto l’attività di formazione, in violazione delle direttive europee e dello stesso codice dei contratti, che, al contrario, spingono per la tutela e crescita di queste realtà economiche. Da evidenziare, infatti, che fra i requisiti soggettivi richiesti alle strutture private sono prescritti un comitato scientifico di almeno nove componenti, formato da professori universitari ordinari o associati di ruolo appartenenti a settori scientifico disciplinari (SSD) ed esperti nel settore dei contratti pubblici (sic!) e la disponibilità di dotazioni strutturali e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con riferimento anche alla possibilità di consentire la partecipazione a distanza.
La Scuola, con riferimento al requisito “Sistema di formazione”, ribadisce che, in fase di prima applicazione, permane la validità della formazione realizzata ed autocertificata in base ai criteri di cui alle Linee Guida ANAC sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (delibera n. 141/2022 e Delibera n. 441/2022 e specifiche FAQ pubblicate sul sito ANAC di cui ai nn.21-24) nel biennio di qualificazione in corso (2023/2024), nonché di quella avviata, nel rispetto delle suddette Linee Guida, anche successivamente alla pubblicazione del decreto SNA n. 22 del 13 febbraio 2024, purché effettivamente erogata entro il 31 dicembre 2024.