IN POCHE PAROLE … 

Per i dirigenti pubblici sussiste l’obbligo di comunicare annualmente all’Ente di appartenenza la propria situazione patrimoniale e reddituale, ivi compresi i redditi percepiti da terzi

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 267 del 15 gennaio 2025 – Presidente Carigella, relatore Manca

Il caso

Il Consiglio di Stato è investito dell’appello per l’annullamento della richiesta, formulata da un Comune ai propri dirigenti, di comunicare i dati riguardanti la loro situazione patrimoniale e reddituale.

Da premettere che il Comune richiedente aveva precisato che i dati sarebbero stati pubblicati “esclusivamente per i direttori di area e il direttore generale”, mentre le dichiarazioni patrimoniali e reddituali, relative agli altri dirigenti, comunque da presentare ai sensi dell’art. 13, co. 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, e del codice di comportamento comunale, non sarebbero state pubblicate «ai sensi di quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale 20/2019 e della deliberazione ANAC n. 586 del 26 giugno 2009».

La sentenza

I giudici di Palazzo Spada ricordano che, con sentenza n. 20 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui prevedeva che le pubbliche amministrazioni dovessero pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), dello stesso decreto «anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

La Corte non ha ritenuto , pertanto, illegittima la previsione dell’obbligo di comunicare la situazione patrimoniale del dirigente, limitandosi a colpire, per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, l’imposizione dell’obbligo di pubblicazione indiscriminata dei dati reddituali e patrimoniali per tutti i titolari di incarichi dirigenziali.

Con riguardo, poi, alla comunicazione dei dati mediante dichiarazione personale, la Corte ha espressamente valutato «l’obbligo di fornire alle amministrazioni di appartenenza, con onere di aggiornamento annuale, le informazioni sulla propria situazione reddituale e patrimoniale», come una possibile alternativa conforme a ragionevolezza e proporzionalità.

Conclusioni

Secondo il CdS, il Tar ha correttamente ritenuto ancora vigente l’obbligo di comunicazione annuale dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, in via del tutto autonoma dall’art. 14, co. 1-bis del medesimo decreto (dichiarato costituzionalmente illegittimo), e dall’art. 13, co. 3, di cui al Dpr 16 aprile 2013, n. 62.

Non può, inoltre, ritenersi eccessivo pretendere che la dichiarazione annuale del dirigente contempli anche i redditi percepiti da altre amministrazioni o da privati, posto che la conoscenza della provenienza dei redditi, e in specie di quelli provenienti da soggetti diversi, è pienamente funzionale allo scopo perseguito, che impone gli obblighi dichiarativi e di pubblicazione al fine del contrasto alla corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione.

E non sussiste nemmeno il rischio che la mera detenzione dei dati comunicati possa sostanzialmente equivalere alla pubblicazione, quando venga utilizzato lo strumento dell’accesso civico, in quanto l’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, va collegato anche ai “limiti” previsti per l’esercizio del diritto di accesso civico e, in particolare, alle norme che lo escludono quando la legge impone il divieto di divulgazione.

Per quanto sopra, l’appello viene respinto.

La redazione


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