IN POCHE PAROLE..
Con il ritorno dal 2025 dell’obbligatorietà della mobilità volontaria, si ripristina il principio di priorità per i dipendenti pubblici rispetto alle nuove assunzioni dall’esterno
Prima di indire un concorso, di scorrere una graduatoria e di utilizzare un albo di idonei per dare corso ad assunzioni a tempo indeterminato, è necessario che le amministrazioni effettuino non solo la comunicazione, tramite la Regione, di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001, ma che avviino anche la procedura mobilità volontaria di cui all’articolo 30 dello stesso decreto 165, tramite il portale inPA.
La disciplina della mobilità volontaria è stata modificata dalla legge n. 207/2024, legge di bilancio 2025, con il superamento per tutte le PA della sua neutralità rispetto alla quantificazione delle capacità assunzionali. Dallo scorso 1° gennaio è ritornato, inoltre, ad essere obbligatorio il suo svolgimento prima della indizione di procedure concorsuali e/o dello scorrimento di graduatorie. Si deve, inoltre, ricordare che la mobilità deve essere necessariamente effettuata tramite il portale inPA e che, in molti casi, non è richiesto il consenso dell’amministrazione da cui si dipende per il trasferimento, essendo scaduto il periodo transitorio, non prorogato dal milleproroghe (decreto-legge n. 202/2024).
Il superamento della neutralità
In tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dalle procedure avviate a partire dallo scorso 1 gennaio, i maggiori costi derivanti dalla mobilità in entrata ed i risparmi derivanti da quella in uscita entrano nella quantificazione delle capacità assunzionali. Di conseguenza, con le mobilità in entrata si riducono gli spazi per le assunzioni a seguito di concorsi, di scorrimenti di graduatoria e di utilizzazione di albi di idonei. Viceversa con le mobilità in uscita tali spazi si ampliano ed il personale così trasferito può essere sostituito indicendo un concorso, attingendo ad una graduatoria valida e/o dando corso all’attingimento da albi di idonei. Sono queste le novità contenute nei commi 126 e 127 della legge cd di bilancio 2025. Dispongono che in tutte le amministrazioni i costi ed i risparmi determinati, rispettivamente, dalla mobilità volontaria in entrata ed in uscita, siano inseriti nella determinazione delle capacità assunzionali.
Per i comuni, per le province, per le città metropolitane e per le regioni, la neutralità della mobilità era già stata superata dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, cioè dalla norma che ha disposto il passaggio nella determinazione delle capacità assunzionali dal metodo del turnover a quello della cd sostenibilità. Per cui la novella legislativa produce i suoi effetti per le amministrazioni dello Stato e per gli altri enti locali, quali le unioni dei comuni, i consorzi, le comunità montane. Ma essa produce i suoi effetti per tutte le PA, non essendo più necessaria la attestazione della sua neutralità rispetto alle capacità assunzionali.
Il rapporto con la indizione dei concorsi e lo scorrimento delle graduatorie
Dallo scorso 1 gennaio, prima di indire un concorso, di scorrere una graduatoria e/o di utilizzare un albo di idonei per dare corso ad assunzioni a tempo indeterminato, è necessario che le amministrazioni effettuino non solo la comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001, ma avviino anche la mobilità volontaria di cui all’articolo 30 dello stesso provvedimento. E’ questo l’effetto della mancata riproposizione, sia nella legge n. 207/2024, cd di bilancio, sia nel decreto legge n. 202/2024, cd milleproroghe, della previsione dettata dalla legge n. 56/2019 e poi prorogata fino allo scorso 31 dicembre, per cui ritorna ad essere applicabile la previsione dell’articolo 30, comma 2 bis, del testo unico sul pubblico impiego, cioè la obbligatorietà della indizione della mobilità volontaria.
Sono già stati preannunciate iniziative, che si concretizzeranno nella presentazione di emendamenti nel corso dell’esame in sede parlamentare del decreto legge cd milleproroghe, per reintrodurre il carattere facoltativo del ricorso alla indizione delle procedure di mobilità volontaria. Iniziative motivate sia dalla considerazione che lo svolgimento di questa procedura determina l’allungamento di 2 o 3 mesi delle procedure di assunzione, che non sempre il ricorso alla mobilità volontaria rientra nelle opzioni delle amministrazioni e che in questo modo si finisce con il determinare effetti di riduzione delle assunzioni dall’esterno.
Ricordiamo che il vincolo della indizione delle procedure di mobilità si applica alla indizione di concorsi ed allo scorrimento di graduatorie, ivi comprese per le sentenze della terza sezione del Consiglio di Stato n. 4166/2024 e della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 12559/2017, quelle delle stesse amministrazioni ed inoltre si applica anche all’attingimento dagli albi di idonei, disciplinato dall’articolo 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.
Le regole operative
Possono partecipare alla mobilità volontaria solamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche di altri comparti, cui si applicano le disposizioni sulla c.d. privatizzazione, quindi quelli che vengono normalmente chiamati come contrattualizzati.
Occorre essere inquadrati nella stessa area e nello stesso profilo professionale o in uno corrispondente se si presta la propria attività in un comparto diverso.
Le amministrazioni possono prevedere come requisito di partecipazione il possesso degli stessi requisiti, a partire dal titolo di studio, previsti per l’accesso dall’esterno.
Essa di deve essere necessariamente svolgere tramite il portale Inpa, fermo restando che è comunque necessaria anche la pubblicazione per almeno 30 giorni sul sito dell’ente.
Il legislatore assegna una preferenza al personale in comando presso lo stesso ente.
Il nulla osta o il consenso da parte dell’amministrazione di provenienza è richiesto solamente nelle seguenti fattispecie: profilo dichiarato dall’ente come infungibile; dipendenti in servizio da meno di 3 anni, arco temporale che per gli enti locali sale a 5; determinazione di una riduzione del personale superiore al 20% della dotazione organica ovvero del 5% negli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compresi tra 101 e 250 e del 10% negli enti locali con numero di dipendenti fino a 500; enti locali che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio non superiori a 100; enti del servizio sanitario nazionale e personale delle scuole cui si continuano ad applicare le regole specifiche.
Gli enti, per “motivate esigenze organizzative”, possono disporre il differimento dello spostamento in mobilità volontaria fino a 60 giorni e gli enti locali possono differire il trasferimento in mobilità volontaria fino a 30 giorni dopo l’assunzione del personale che sostituisce il dipendente che si trasferisce in mobilità volontaria.
dott. Arturo Bianco