Brevissima …

Chi invia su WhatsApp le riprese fatte di nascosto subito dopo aver consumato un rapporto sessuale in auto incorre nel reato di diffusione di riprese fraudolente.


Cassazione, sez. pen. V, sent. 17 gennaio 2025, n. 2112

Codice penale


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con il seguente principio di diritto “Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 617-septies, è richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in capo all’agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all’altrui reputazione o immagine”.

Per la configurazione di tale reato non è sufficiente il dolo generico, ossia  la mera diffusione del materiale, ma è necessario che la diffusione avvenga al fine di recare danno alla reputazione o immagine della persona offesa, cioè con dolo specifico. Non sarebbe, ad esempio, sufficiente la sola diffusione di immagini carpite senza il consenso della vittima, pur supportata dal dolo generico.

Le norme:

  •  Art. 617 – septies “Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente”. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
    La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
    La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
    La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
    Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
  • Art. 612 – ter “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti  ”Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde e con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La redazione


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