La gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione pertanto l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni stesse.
La gestione economale deve essere effettuata separatamente dalle altre gestioni inerenti le riscossioni di entrate comunali, posto che altrimenti si determina una confusione gestoria in contrasto con le previsioni di legge ed i principi in materia di contabilità.
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Corte dei Conti, sez. Giur. Trentino A.A., Trento, sentenza 13.3.2013, n. 12, Presidente Del Castillo, Est. Bacchi.
La Sezione della Corte dei Conti trentina nella pronuncia oggetto di segnalazione si è occupata dell’esame dei conti dell’ultimo quadriennio di un economo comunale[1], evidenziando varie irregolarità. In sede di esame i conti giudiziali risultavano ictu oculi anomali posto che emergevano, tra l’altro, pagamenti disposti prima del ricevimento dell’anticipazione economale, versamenti oltre i limiti previsti dal regolamento comunale di contabilità e pagamenti di somme a titolo di restituzione di depositi cauzionali.
I giudici contabili colgono l’occasione per rammentare che la gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni stesse.
Il collegio giudicante ha avuto modo di sottolineare inoltre le modalità del funzionamento di tale gestione, evidenziando che di regola l’anticipazione all’economo viene conferita con mandato su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi generalmente non superiori alle occorrenze del trimestre e che, di norma, ogni tre mesi l’economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute, sia al fine di ottenere il discarico amministrativo che per la reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell’anticipazione trimestrale che deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.
Nel caso di specie il Collegio ha rilevato l’irregolarità della gestione economale essendo stata confusa tale gestione con quella di riscossione di entrate comunali ed in particolare con la gestione dei depositi cauzionali. Infatti l’attribuzione all’economo della gestione delle somme derivanti dai detti depositi con assegnazione altresì del compito di provvedere alla restituzione dei depositi cauzionali precedentemente incassati ha provocato una grave distorsione dei meccanismi gestori. Tale situazione tra l’altro ha determinato da un lato l’esecuzione di pagamenti disposti prima del ricevimento dell’anticipazione economale, e dall’altro ritardi nelle approvazioni delle spese trimestrali.
Innanzi a tale situazione, resa peraltro possibile dai Revisori dei conti e dal Responsabile del Servizio finanziario comunale, che non hanno mai eccepito nulla circa la gestione palesemente irregolare, la Sezione trentina ha dichiarato con sentenza l’irregolarità dei conti, pur dando atto che dalla gestione non è comunque derivato un ammanco che dovesse dare luogo ad una condanna dell’economo. A tale pronuncia è seguita peraltro la condanna dell’agente contabile, autore della gestione oggetto di censura, al pagamento delle spese di procedura. La decisione in rassegna appare dunque un monito rivolto agli economi circa la necessità di attenersi nella gestione economale alle previsioni di legge che non tollerano commistioni gestorie, essendo fenomeni che possono impedire un reale controllo delle spese economali e più in generale ostacolare una verifica sulla corretta gestione del denaro pubblico.
A cura di Adriano Gribaudo, magistrato della Corte dei conti
[1] Articolo 153 comma 7 d.lgs. 18.8.2000, n. 267: “Lo stesso regolamento [Il regolamento di contabilita’ comunale] prevede l’istituzione di un servizio di economato cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.”