IN POCHE PAROLE…
Le progressioni verticali in deroga, come le assunzioni, sono da prevedere nel programma del fabbisogno del personale (PIAO); il loro costo deve essere determinato come per le progressioni ordinarie, dalle quali differiscono per quattro fattori: il bilanciamento con le assunzioni dall’esterno, i requisiti di accesso, le relazioni sindacali e le modalità di svolgimento.
La disciplina e la quantificazione del costo.
Sulla scorta delle modifiche apportate dal decreto legge n. 80/2021 all’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2021, i contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio 2019/2021 potevano prevedere, oltre a quelle ordinarie, anche progressioni verticali in deroga. Questo istituto è attualmente utilizzato da parte delle amministrazioni locali e regionali. La sua disciplina è contenuta nell’articolo 13, commi 6, 7 ed 8, del CCNL 16.11.2022. Il termine fissato da questo contratto è il 31 dicembre 2025, anche se non è stato chiarito se per la indizione o per la conclusione. Si deve in primo luogo ricordare che, anche in questa fattispecie, siamo comunque nell’ambito di previsioni che devono essere contenute nella programmazione del fabbisogno del personale, quindi nel PIAO, dovendo esse essere considerate come delle assunzioni.
Come per le progressioni verticali ordinarie, il costo è dato dalla differenza tra il tabellare dell’area di provenienza e quello dell’area di destinazione, senza considerare gli effetti delle progressioni economiche: i risparmi che si realizzano in questo modo rimangono nel fondo per la contrattazione e sono disponibili per altre forme di utilizzazione, salva la quota che serve a pagare l’eventuale assegno ad personam da corrispondere fino alla prima progressione orizzontale o differenziale stipendiale nel caso in cui quello in godimento sia più elevato di quello derivante dal nuovo inquadramento. Il loro costo è quindi così quantificabile: progressioni dall’area degli operatori a quella degli operatori esperti euro 821,48; progressioni dall’area degli operatori esperti a quella degli istruttori euro 2,562,21 (quindi le più costose); progressioni dall’area degli istruttori a quella dei funzionari euro 1978,42.
Come per quelle ordinare, si veda in particolare il parere Aran CFL 247, solamente nei casi espressamente previsti dal contratto “al dipendente potrà essere garantita la continuità degli istituti rispetto alla precedente area”.
Le quattro differenze
Le progressioni verticali in deroga ed ordinarie differiscono per i seguenti quattro fattori: il bilanciamento con le assunzioni dall’esterno, i requisiti di accesso, le relazioni sindacali e le modalità di svolgimento delle selezioni.
Quelle in deroga finanziate nel tetto dello 0,55% del monte salari 2018 possono essere effettuate anche se non sono bilanciate con assunzioni dall’esterno in numero almeno eguale, solamente se si supera questo tetto occorre il bilanciamento con assunzioni dall’esterno.
Relativamente ai requisiti per potere partecipare, per quelle in deroga occorre essere in possesso di una anzianità almeno quinquennale e la eventuale mancanza del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno può essere sostituita da una maggiore anzianità di servizio, per come espressamente previsto dalla tabella allegata al contratto nazionale del 16 novembre 2022.
Relativamente alle relazioni sindacali è richiesta la informazione preventiva ed a richiesta il confronto per la definizione delle procedure per le progressioni in deroga, mentre per quelle ordinarie non vi sono specifici vincoli.
Relativamente alle modalità di svolgimento delle selezioni, per le progressioni in deroga sono previsti i seguenti tre requisiti: “a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. Ognuno di questi tre fattori deve essere necessariamente preso in considerazione, con un peso percentuale non inferiore al 20% per ciascuno di essi”. Per quelle ordinarie, sono previsti i seguenti criteri: valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
Le procedure
Per le progressioni verticali in deroga tornano utili le indicazioni che l’Anci ha dato con il quaderno operativo n. 52. In primo luogo, “rispetto all’esperienza, occorre ancora una volta enfatizzare il concetto che si tratta di altro rispetto alla mera anzianità di servizio… Nella pesatura dei servizi prestati, si può ad esempio distinguere – e anche in modo sostanziale – tra periodi di attività svolti in ruoli attinenti a quello oggetto di procedura e servizi prestati in Aree organizzative completamente diverse”.
Ed ancora, nell’accertamento delle competenze professionali si suggerisce di fare riferimento alle seguenti: “abilitazioni professionali, per le quali è richiesto il superamento di un esame di stato /o dell’iscrizione all’albo o all’ordine professionale, purché attinenti al posto da ricoprire; percorsi formativi certificati, da valutare solo se attinenti alle attività di riferimento del ruolo da ricoprire. La valutazione dei punteggi da assegnare a ciascuna attività formativa dovrà tendere a ridimensionare, se non a escludere, il peso di formazione routinaria e di mero aggiornamento per valorizzare invece percorsi di apprezzabile durata e livello qualitativo, con certificazione che deve risultare da attestato finale delle competenze acquisite, mediante superamento di test; compiti che hanno richiesto l’attribuzione di specifiche responsabilità, secondo le regole contrattuali e comunque a fronte di disposizioni organizzative formalmente espresse; abilitazioni linguistiche, conseguite presso Enti con certificazione riconosciuta dal MIUR; competenze informatiche certificate; incarichi di posizione organizzativa / Elevata Qualificazione attribuiti, anche per periodi limitati; svolgimento di mansioni superiori per un periodo significativo”.
L’Aran, con il parere n. 5318/2023, si è espressa positivamente sulla possibilità di effettuazione di un colloquio relativamente alle progressioni verticali in deroga. Si ricorda che il TAR della Puglia, sede di Bari, Sezione I, con sentenza n. 538 del 30 aprile 2024, si è espresso positivamente sulla possibilità di effettuare un colloquio anche sulle progressioni verticali ordinarie.
L’Anci si esprime positivamente sulla possibilità di dare corso alla effettuazione di un colloquio. Ci viene detto che siamo in presenza “di un’opzione che può rivelarsi utile in determinate circostanze, ad esempio quando dall’analisi del curriculum possano rendersi necessari chiarimenti e verifiche, o nel caso in cui vi siano più candidati da mettere a confronto. Inoltre, poiché la norma parla del possesso di competenze professionali, occorre considerare che con questo termine non si intendono solo le conoscenze tecniche ma anche la dimensione attitudinale e motivazionale del candidato, aspetti che non possono essere esaminati in forma documentale ma solo attraverso una prova di assessment strutturata, con l’ausilio di un esperto in selezione del personale o psicologo del lavoro”.
dott. Arturo Bianco