IN POCHE PAROLE …
La verifica dell’anomalia dell’offerta è la sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle tabelle ministeriali.
Un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del ‘compenso professionale’, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni, potrebbe essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta
Tar Lazio, Sez. III Quater, sentenza n. 20274 del 14 novembre 2024 – Pres. Quiligotti, Est. Lattanzi
Il caso
Un’impresa domanda l’annullamento di una procedura di gara aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria.
Contesta, in particolare, la fase di valutazione delle offerte a cui ha fatto seguito l’aggiudicazione a favore di altro operatore.
Il bando prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il disciplinare stabiliva che l’offerta economica doveva “indicare, a pena di esclusione un ribasso percentuale unico riferito esclusivamente all’importo delle spese ed oneri accessori, comprensivo del relativo importo destinato alle sole indagini e prove (esclusa manodopera ed oneri della sicurezza … non assoggettati a ribasso), al netto dell’iva e degli oneri previdenziali …”.
A seguito dei chiarimenti ricevuti, risultava che, nello stabilire il criterio di ribasso da applicare sull’importo a base di gara, la Stazione appaltante aveva fatto riferimento alla delibera ANAC n. 101 del 28/02/2024; che gli operatori avevano comunque facoltà di proporre un ribasso sulle sole spese, saggi, e attività propedeutiche alla progettazione, oppure di non proporre alcun ribasso.
L’impresa ricorrente offriva un ribasso pari al 100% del valore ribassabile, di fatto azzerando la quota relativa ai costi generali ed agli oneri accessori.
Ma l’Amministrazione riteneva l’offerta non conforme, giudicandola lesiva della normativa sull’equo compenso prevista dalla L. n. 49/2023 (*).
La sentenza
Il Tar rappresenta che la giurisprudenza amministrativa si è interrogata sui rapporti tra la normativa sull’equo compenso e le procedure di gara, dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.
Il Tar Reggio Calabria ha rimarcato, in particolare, che il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è la sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle tabelle ministeriali.
Questo perché un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del ‘compenso professionale’, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni (relative ad es. alle capacità ‘strutturali’ del concorrente, all’interesse all’affidamento per l’arricchimento del curriculum professionale, alle esperienze già maturate in progettazioni analoghe, etc.), potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione (sentenza n. 483/2024).
Conclusioni
Nel caso di specie il ricorso viene accolto sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l’offerta del ricorrente appare in linea con quanto richiesto dall’attuale normativa che permette di ribassare le sole “spese e oneri accessori”, ma non il “compenso”, in assenza di vincoli che impedissero la presentazione di un ribasso del 100% sulle voci cui la stessa stazione appaltante lo permetteva;
- l’Amministrazione non è riuscita a dimostrare che il ribasso offerto intaccava l’equo compenso, tant’è che lo stesso è stato presentato anche da altri concorrenti, mentre la ditta aggiudicataria ha presentato un ribasso del 99%.
Stefania Fabris
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(*) Secondo la l. n. 49/2023 “per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: … b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” (art. 1).
Per l’art. 2, comma 3, “le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.
Per l’art. 3, comma 1, “Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge”.