IN POCHE PAROLE …
Nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità, l’ente locale può destinare all’estinzione anticipata di prestiti e mutui la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione accertato, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario e nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla legge.
Corte dei conti, Sez. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 149 del 22 maggio 2024 – Presidente Buccarelli, relatore Genua
La richiesta di parere
In vista dell’approvazione del rendiconto, un Comune chiede alla Corte dei conti se sia possibile utilizzare la quota di avanzo libero per l’estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell’art. 187, co. 2, lett. e), del d.lgs. 267/2000, prima dell’approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri, tenuto conto che il bilancio dell’Ente presenta una situazione di equilibrio.
Il parere
I giudici rammentano che l’art. 187, co. 2, del d.lgs. 267/2000, deve essere letto in coordinamento con il primo comma della medesima disposizione, secondo cui l’avanzo di amministrazione è distinto contabilmente in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, e fondi accantonati.
Il secondo comma consente all’ente locale l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186, ossia mediante l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, con provvedimento di variazione di bilancio, “per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti”.
Al paragrafo 9.2.12, il principio contabile applicato della competenza finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 precisa che “la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”, per le finalità indicate in ordine di priorità dall’art.187, co. 2, Tuel.
Il legislatore ha quindi stabilito un preciso ordine di priorità per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, al quale l’ente locale è tenuto ad attenersi, al fine di preservare gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria.
Ne consegue che la destinazione dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 546/2010/PAR e n. 304/2015/PAR).
In ordine al profilo temporale degli atti in questione, il Tuel e i principi contabili chiariscono che la quota libera può essere utilizzata “solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”.
Conclusioni
Ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, assume rilievo il momento di approvazione del rendiconto e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.
Il Comune non potrà pertanto applicare l’avanzo disponibile prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, tenuto peraltro conto che “il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi” (par. 9.2.7, All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).
Questa regola è rafforzata al paragrafo 9.2.5 del principio contabile applicato, ove si specifica che:
“non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente” (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale);
“in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato”: questo perché la destinazione delle quote vincolate e di quelle accantonate offre certezza, anche prima dell’approvazione del rendiconto, in ordine alla finalizzazione di quelle poste contabili rispetto al perseguimento di obiettivi predeterminati.
In conclusione, ai sensi dell’art. 187, co. 2, del Tuel, nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità, l’ente locale può destinare all’estinzione anticipata di prestiti e mutui la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione accertato, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario e nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla legge.
dott.ssa Stefania Fabris, EQ ente locale