Un comune veronese è stato recentemente oggetto di un provvedimento dell’Autorità Garante per la privacy che ha riscontrato la mancanza di opportune cautele da parte dell’ente nell’invio ad una cittadina tramite fax di solleciti di pagamento in materia di imposta comunale sugli immobili.
La signora aveva utilizzato il fax del centralino della ditta presso la quale è impiegata per inviare varie comunicazioni inerenti il contenzioso tributario in essere con il comune veronese.
L’ente ha ritenuto senza però verificarlo che il numero di fax utilizzato dall’interessata fosse nella sua piena e unica disponibilità e a sua disposizione per motivi personali. Peraltro la signora non aveva mai precisato all’ente di evitare di riscontrare le comunicazioni spedite utilizzando tale numero di fax, anche se nell’intestazione dei messaggi inoltrati aveva indicato esclusivamente il proprio domicilio quale recapito per le comunicazioni.
L’Autorità Garante ha quindi ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato dall’ente laddove ha trasmesso la documentazione contenente dati personali della cittadina al numero di fax aziendale e ha prescritto allo stesso ente l’adozione di opportune cautele al fine di evitare in futuro la conoscibilità dei dati da parte di soggetti diversi dai soli interessati, unici legittimati.
Va ricordato pertanto che il fax, strumento di comunicazione consentito dalla legge , in particolare dal D.P.R. 445/2000, deve essere utilizzato nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e della normativa prevista in materia.