IN POCHE PAROLE…

Le amministrazioni locali possono subito aggiornare la graduazione della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali.  Dal 1° gennaio 2022, i segretari in convenzione non subiranno più riduzioni dell’indennità di convenzione .

Le risorse aggiuntive del CCNL per il fondo dirigenti devono essere utilizzate, per la parte residua, per aumentare la loro indennità di risultato .  Gli aumenti per il fondo dirigenti in deroga al tetto del salario accessorio  2016.


CCNL del 16 luglio 2024 dell’area Funzioni Locali 

ARAN 


Le amministrazioni locali possono provvedere da subito alla graduazione della retribuzione di posizione dei segretari. Non opera più dallo 1 gennaio 2022 per i segretari in convenzione la decurtazione della indennità di convenzione disposta dal CCNL 17 dicembre 2020. Le risorse aggiuntive previste dal CCNL per il fondo dei dirigenti vanno utilizzate, per la quota residua al finanziamento dell’aumento della retribuzione di posizione, all’aumento della indennità di risultato dei dirigenti in servizio negli anni di applicazione del contratto. Gli aumenti dettati dal CCNL del 16 luglio 2024 per il fondo dei dirigenti vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016.

Sono queste alcune delle più importanti indicazioni  fornite dall’Aran sull’applicazione del contratto nazionale 16 luglio 2024 dei dirigenti e dei segretari per il triennio 2019/2021.

Segretari: la graduazione della indennità di posizione

Le amministrazioni comunali e provinciali possono da subito adottare ed applicare le nuove regole per la graduazione della indennità di posizione dei segretari in applicazione dell’articolo 60 del CCNL dei dirigenti delle funzioni locali e dei segretari comunali. Questa disposizione è infatti entrata in vigore lo scorso 17 luglio, cioè il giorno dopo la sottoscrizione del CCNL. Le amministrazioni hanno tempo fino a tutto l’anno 2024 per adottare ed applicare il nuovo sistema di graduazione. A partire dallo 1 gennaio del 2025 nelle amministrazioni che non avranno adottato le nuove regole si applica la misura della indennità di posizione fissata dall’articolo 58, cioè la misura minima. E’ quanto ci dice il parere Aran AFL 77.

Per la fase di prima applicazione è previsto che fino allo 1 gennaio 2025 i segretari continueranno a percepire la indennità in godimento nell’ente.

La disposizione di salvaguardia dettata dalla stessa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro  viene così sintetizzata dal parere Aran: “ai soli fini della determinazione della maggiorazione continuano a trovare applicazione, invece, i più elevati “importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall’articolo 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000 – 2001” (art. 107, comma 4, del CCNL 2016-2018)”.

Segretari: la decurtazione della indennità di convenzione

Dallo 1 gennaio 2022 non opera la decurtazione della indennità di convenzione dei segretari disposta dall’articolo 107, comma 3, del CCNL 17 dicembre 2020 in caso di galleggiamento. E’ quanto ci dice il parere Aran AFL 80. Ricordiamo che essa era di 3.008,00 euro per i segretari di fascia A e B e di euro 1.964,00 per i segretari di fascia C.

Per l’Aran “l’art. 60, comma 8, del nuovo CCNL del 16.07.2024 ha disapplicato, a far data dal 31.12.2021, la norma del CCNL 17.12.2020 contenuta all’art. 107, comma 3”. Di conseguenza, “il segretario titolare di segreteria convenzionata al quale è stato riconosciuto l’allineamento stipendiale (cd. galleggiamento) ha diritto a percepire gli arretrati su tale voce dalla medesima data (1/1/2022) e, a regime, non dovrà essere più applicata alcuna decurtazione”. Ed infine “le risorse necessarie per dare attuazione a questa disposizione non rilevano ai fini del tetto di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 per espressa previsione” dello stesso contratto nazionale. E’ quest’ultima una indicazione assai importante sul terreno applicativo.

Dirigenti: la decorrenza degli aumenti del fondo decentrato

Gli aumenti del fondo dei dirigenti hanno una destinazione prioritaria al finanziamento degli aumenti della indennità di posizione, a partire da quelle coperte alla data del 31.12.2018, ma anche di quelle che a tale data non erano coperte. Le risorse residue devono essere utilizzate, per espressa previsione contrattuale, per aumentare la retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio negli enti nel corso degli anni di applicazione del contratto, ivi compresi quelli che sono cessati, quindi non solamente per quelli che sono attualmente in servizio. Per cui il fondo 2024 viene utilizzato anche per corrispondere indennità di risultato a dirigenti che sono cessati dal servizio. Tale operazione non richiede la riapertura dei conti annuali degli anni precedenti. E’ quanto ci dice il recente parere Aran AFL 90.

Queste risorse, in primo luogo, vanno utilizzate per “finanziare le retribuzioni delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 31.12.2018 e, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, l’eventuale adeguamento del valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data, tenendo conto degli incrementi” disposti dallo stesso contratto.

Aggiunge l’Aran che, “relativamente alle annualità già trascorse (2021, 2022 e 2023), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa. Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno degli anni pregressi”.

Non occorre dare corso alla riapertura dei conti annuali degli anni 2021 e 2022, né che sia annotato nel conto annuale del 2023: siamo in presenza di “voce di spesa” che deve essere inclusa nella “tabella 13 del conto annuale 2024”.

Dirigenti: il tetto del salario accessorio e l’aumento del fondo

Gli aumenti dettati dall’articolo 39 del CCNL del 16 luglio 2024 per il fondo dei dirigenti vanno in deroga rispetto al tetto del salario accessorio del 2016 di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Lo chiarisce l’Aran con il parere AFL 92.

Ricordiamo che tali aumenti sono quelli dello 0,46% del monte salari 2018 a decorrere dallo 1 gennaio 2020 e quello del 2,01% del monte salari 2018 a decorrere dallo 1.1.2021, aumento che include il primo.
Ci viene detto che “gli incrementi disposti dall’art. 39 del CCNL 16.07.2024 non sono assoggettati al limite del trattamento accessorio dettato dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017”. Si perviene a questa conclusione perché “il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 165/2001”.

dott. Arturo Bianco


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