Richieste avanzate da Confindustria:

  • «abbassare la soglia per gli affidamenti diretti di appalti di servizi e forniture da 143.000 euro a 100.000 euro e per i servizi di ingegneria e architettura da 143.000 euro a 75.000 euro»
  • «opportunità di chiarire che l’ambito di applicazione della normativa sull’equo compenso non si applica ai contratti pubblici, poiché le prestazioni professionali in materia di appalti hanno specificità diverse rispetto ai contratti d’opera professionali che sono oggetto di convenzionamenti»
  •  « chiarire che in linea col dato letterale della disposizione, il 5% costituisce unicamente la soglia di attivazione del meccanismo revisionale, mentre l’80% da liquidare va calcolato rispetto all’intera variazione intervenuta, e non solo alla parte eccedente il 5%, e prevedere per i contratti di durata pluriennale l’obbligo di avviare una apposita istruttoria da parte della stazione appaltante volta a verificare, in contraddittorio, la presenza delle circostanze necessarie alla revisione»
  • digitalizzazione: Confindustria spiega che «Dal punto di vista operativo la riforma attuata col nuovo Codice potrà essere effettivamente realizzata solo se si conseguono due obiettivi fondamentali: la completa implementazione della digitalizzazione e l’effettiva qualificazione e, conseguentemente, la consistente riduzione del numero delle stazioni appaltanti»

Risoluzione 7-00220 Mazzetti

1) implementare le forme di pubblicità preventiva e successiva con la duplice finalità di assicurare una maggiore trasparenza delle procedure e di ridurre i rischi di contenzioso;

2) prevedere che, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la revisione sia annuale e sia adottata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi, applicando ai corrispettivi gli indici Istat Foi, ovvero assumendo a riferimento altro indice individuato dal Ministero di concerto con l’Istat per la specifica categoria merceologica. In tale ambito, a specificare altresì che il corrispettivo offerto sia aumentato o diminuito applicando le variazioni Istat all’indice basato su quello in essere alla data di presentazione dell’offerta;

3) prevedere che per i servizi di ingegneria e architettura il requisito di capacità tecnica e professionale faccia riferimento al precedente decennio;

4) prevedere che il direttore dei lavori sia preposto anche al controllo di tutte le specifiche tecniche risultanti dall’esito della gara, così come aggiudicata;

5) ridurre da sei mesi a quattro mesi i termini del collaudo finale o di ogni altra verifica prevista, per le opere che non siano di rilevante importanza;

6) prevedere, nelle procedure aventi ad oggetto accordi quadro, la soppressione della garanzia del 2 per cento posta a carico degli operatori economici aggiudicatari;

7) in tema di subappalto, prevedere:

a) che non siano ammessi ulteriori subappalti oltre quelli stabiliti dal primo subappaltatore;

b) che i contratti non qualificabili come subappalto non possano essere oggetto di ulteriore affidamento da parte del subappaltatore;

8) stabilire che la possibilità di stabilire un aumento o una diminuzione delle prestazioni nei contratti in corso di esecuzione sia limitata al 10 per cento dell’importo da contratto;

9) prevedere che per i concessionari autostradali le quote di affidamento esternalizzato siano fissate in una misura variabile tra il 40 per cento e il 60 per cento, da determinarsi anche in ragione delle specificità del singolo rapporto concessorio

Risoluzione 7-00229 Manes

a) prevedere che i concorsi di progettazione si svolgano preferibilmente in due fasi e che il progetto di fattibilità tecnico-economica sia completato dal solo vincitore entro i termini indicati nel bando;

b) incrementare le forme di pubblicità preventiva e successiva con la duplice finalità di assicurare una maggiore trasparenza delle procedure e di ridurre i rischi di contenzioso;

c) prevedere che, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la revisione sia annuale e sia adottata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi, applicando ai corrispettivi gli indici Istat Foi, ovvero assumendo a riferimento altro indice individuato dal Ministero di concerto con l’Istat per la specifica categoria merceologica. In tale ambito, a specificare altresì che il corrispettivo offerto sia aumentato o diminuito applicando le variazioni Istat all’indice basato su quello in essere alla data di presentazione dell’offerta;

d) precisare che, per servizi di architettura e ingegneria eseguiti in raggruppamento temporaneo di professionisti, è necessaria la presenza di un professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

e) prevedere che per i servizi di ingegneria e architettura il requisito economico-finanziario possa essere dimostrato con polizza assicurativa e il requisito di capacità tecnica e professionale non faccia riferimento a limiti temporali;

f) prevedere, nelle procedure aventi ad oggetto accordi quadro, la soppressione della garanzia del 2 per cento posta a carico degli operatori economici aggiudicatari;

g) in tema di subappalto, prevedere:

  1. che non siano ammessi ulteriori subappalti oltre a quelli stabiliti dal primo subappaltatore;
  2. che i contratti non qualificabili come subappalto non possano essere oggetto di ulteriore affidamento da parte del subappaltatore;

h) prevedere che la possibilità di stabilire un aumento o una diminuzione delle prestazioni nei contratti in corso di esecuzione sia limitata al 10 per cento dell’importo da contratto;

i) prevedere che per i concessionari autostradali le quote di affidamento esternalizzato siano fissate in una misura variabile tra il 40 per cento e il 60 per cento, da determinarsi anche in ragione delle specificità del singolo rapporto concessorio“.

Risoluzione 7-00234 Santillo

1) prevedere espressamente che gli obblighi di pubblicazione e trasparenza dei contratti pubblici siano riferiti anche agli affidamenti in house;

2) prevedere che il ricorso all’appalto integrato sia legittimato in ragione del prevalente contenuto tecnologico dei lavori da eseguire;

3) prevedere l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante di tutti gli atti prodromici alle procedure di affidamento di cui all’articolo 17 del Codice, dando conto delle relative motivazioni, al fine di contemperare l’ampliamento della discrezionalità dell’amministrazione nella scelta dei contraenti con una maggiore trasparenza delle procedure. Si valuti altresì di estendere la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, di cui alla Parte IV del Libro II, in luogo della procedura negoziata, anche per importi inferiori alle soglie europee;

4) ripristinare i compiti di monitoraggio dell’Anac sull’applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

5) prevedere che le clausole di revisione dei prezzi si attivino esclusivamente al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, sulla base di indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, definiti dall’Istat unitamente all’indicazione dell’ambito temporale di riferimento e del metodo di rilevazione delle variazioni, e che includano il costo derivante dal rinnovo dei Ccnl nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori, di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

6) inserire la fattispecie di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) tra le cause di esclusione automatica;

7) riconsiderare l’istituto del subappalto a cascata introducendo limiti alla possibilità di subappaltare le prestazioni affidate in subappalto, e in particolare prevedere:

a) inserire nella valutazione delle offerte criteri premiali legati all’impegno dell’operatore economico di esecuzione diretta delle prestazioni;

b) estendere gli obblighi e i divieti previsti nei rapporti tra contraente principale e subappaltatore (comunicazione preventiva dei nominativi dei subappaltatori, divieto di ribassare i costi della sicurezza e della manodopera, regime della responsabilità solidale, subappalto nei limiti della prevalente esecuzione della prestazione), anche ai rapporti tra subaffidatari e subappaltatori;

c) introdurre limiti al subappalto anche per gli operatori iscritti in white list o nell’anagrafe antimafia degli esecutori e di richiedere al subappaltatore una cauzione definitiva per le opere di sua competenza, ovvero che la cauzione stipulata dall’appaltatore abbia come contraente anche il subappaltatore;

d) incrementare i controlli da parte della stazione appaltante sia in fase di autorizzazione, in particolare verificando l’idoneità dei subappaltatori, che in corso di esecuzione.

8) limitare la portata derogatoria dell’istituto del «quinto d’obbligo» affinché sia effettivamente attivabile solo in caso di circostanze imprevedibili e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto;

9) prevedere che i concessionari autostradali affidino mediante procedura a evidenza pubblica una quota tra il 60 per cento e l’80 per cento dei contratti di lavori stabilita convenzionalmente“.

Risoluzione 7-00247 Milani

a) in tema di revisione dei prezzi, a fissare opportune percentuali dell’importo complessivo del contratto come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, che in caso di variazione dei prezzi in questa sede si propone siano pari al 2 per cento e il riconoscimento di una percentuale congrua, che in questa sede si propone pari al 90 per cento con riferimento alla variazione complessiva. Fermo restando che le revisioni si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, per i contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa, la revisione viene operata annualmente sulla base di una istruttoria condotta dalla stazione appaltante aumentando o diminuendo i corrispettivi contrattuali in base agli indici sintetici ISTAT dei costi di costruzione, dei prezzi al consumo, di quelli alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, con indice base quello della data di presentazione dell’offerta;

b) in tema di procedure di affidamento, ridurre la soglia entro la quale attuare la procedura negoziata senza bando, indicando importi inferiori alle soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti, che in questa sede si propone pari a 2,5 milioni di euro, prevedendo, oltre tale soglia, l’obbligo di invitare tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere quale meccanismo obbligatorio di selezione nelle procedure negoziate il ricorso ad elenchi costituiti annualmente dalle committenti e organizzati per fasce di importo e di categorie;

c) introdurre nuovi metodi per la determinazione della soglia di anomalia negli atti di gara, rendendo la scelta del sistema utilizzato non prevedibile; aumentando gli elementi di variabilità, per impedire eventuali condizionamenti, e puntando su metodi equilibrati, che, da un lato, evitino situazioni di eccessivo ribasso, e, dall’altro lato, non precludano la presentazione di offerte economicamente convenienti anche per l’amministrazione;

d) procedere all’attualizzazione dell’incidenza percentuale delle spese generali rispetto all’incremento dei costi non produttivi e ai maggiori oneri posti a carico degli appaltatori, verificatisi negli ultimi 40 anni, modificando la «forchetta» delle stesse, che si propone pari a un importo compreso tra il 15 e il 25 per cento, da determinarsi in proporzione all’importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori;

e)  ripristinare la piena valenza contrattuale del computo metrico in caso di appalti «a corpo»;

f) in tema di illecito professionale, a delimitare maggiormente la figura, con superamento altresì della rilevanza delle misure cautelari e del rinvio a giudizio, attestandosi quantomeno sulla condanna di primo grado, ed applicando tale disciplina anche ai settori speciali, con eliminazione della possibilità per gli enti che operano in tali settori di individuare autonomamente le condotte che costituiscono gravi illeciti professionali;

g) introdurre il tetto massimo per il punteggio economico, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, che in questa sede si propone pari al 20 per cento e  eliminare la possibilità di ricorrere all’avvalimento cosiddetto premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti;

h) in riferimento alla norma sui concessionari senza gara, eliminare il superamento dell’obbligo di esternalizzazione per quelli operanti nei settori speciali, confermando la quota minima a carico dei concessionari autostradali in maniera analoga a quella prevista per i settori ordinari, tra il 50 per cento e il 60 per cento;

i)  migliorare la disciplina delle varianti in corso d’opera, richiamando esplicitamente come causa di varianti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili quali quelli di carattere geologico e archeologico;

l) definire l’applicazione «obbligatoria» dell’istituto dell’anticipazione del prezzo contrattuale anche ai contratti nei settori «speciali»;

m) reintrodurre l’eccezione d’inadempimento, a fronte del ritardato pagamento dei Sal per una somma non inferiore al 20 per cento dell’importo contrattuale e a prevedere il premio di accelerazione in via obbligatoria;

n) con riferimento ai titoli richiesti al direttore tecnico ai fini SOA, introdurre una disposizione transitoria che, in sede di prima applicazione del codice e fino all’emanazione del regolamento sulla qualificazione, chiarisca che continua ad applicarsi la disposizione dell’articolo 84, comma 12-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016;

o) definire un regime dei compensi dei collegi consultivi tecnici prevedendo tariffe e costi massimi adeguati e ragionevoli; ciò, anche per i collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici;

p) con riferimento alle opere di urbanizzazione a scomputo della quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione, come da sempre previsto a livello normativo e al fine di non incorrere in interpretazioni errate, chiarire maggiormente l’esclusione da qualsiasi obbligo connesso alla qualificazione delle stazioni appaltanti per i soggetti privati che realizzano queste opere ed in particolare, sia da quello inerente la qualificazione delle stazioni appaltanti, sia dall’obbligo di rivolgersi a stazioni appaltanti qualificate per lo svolgimento delle relative procedure di gara. A prevedere, inoltre, modalità specifiche e semplificate di accreditamento per i privati nell’ambito del procedimento digitale di acquisizione del Cig nei casi in cui trovi applicazione per le opere di urbanizzazione a scomputo le norme del Codice dei contratti pubblici;

q) chiarire che, nel caso in cui gli operatori economici possano indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, a condizione che esso garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, che il differente contratto collettivo, nazionale e territoriale stesso, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, deve riferirsi al medesimo settore del contratto indicato nel bando dalla stazione appaltante;

r) nei casi in cui sia necessaria la redazione del documento di indirizzo alla progettazione prevedere, nei bandi per i contratti di forniture, l’assegnazione da parte delle stazioni appaltanti di un punteggio premiante per i prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Ets).”


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