Brevissima …

Con comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2024,  il Ministero  dell’economia  e delle Finanze  ha reso noto che, per il 2° semestre 2024, il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è del 4,25%.

Pertanto, il saggio di interesse di mora in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, per il 2° semestre 2024, inclusa la maggiorazione prevista dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, è pari al 12,25 %.

Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze

D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

Si ricorda che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto di trenta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta gg. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto


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