IN POCHE PAROLE…
Come e quando costituire il fondo: le novità per la parte stabile e per la parte variabile
Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate dell’anno 2024, le amministrazioni devono assumere come punto di partenza il fondo dell’anno 2023. Su questa base è necessario apportare le integrazioni richieste dal contratto collettivo nazionale del 16 novembre 2022, sapendo fin da subito che, nella gran parte delle amministrazioni, la consistenza complessiva del fondo diminuirà rispetto a quello del 2023, senza possibilità di aumento.
Occorre ricordare che il fondo deve essere costituito con una determinazione del dirigente o del responsabile competente. L’intervento della giunta è necessario per decidere se ed in quale misura le risorse la cui scelta è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’ente vadano inserite nel fondo. Occorre ricordare che la costituzione del fondo non è oggetto di contrattazione decentrata e che i soggetti sindacali hanno diritto ad essere informati prima dell’avvio delle trattative per la stipula del nuovo contratto decentrato.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017 il totale delle risorse destinate alla incentivazione del personale, delle elevate qualificazioni, dei dirigenti e dei segretari, ivi incluse quelle per il lavoro straordinario, non deve superare la corrispondente cifra del 2016. Tale tetto non opera né sulle singole voci né sui singoli fondi, ma complessivamente sulle risorse destinate al salario accessorio. Le deroghe sono espressamente indicate da disposizioni contrattuali o dal legislatore e, in applicazione, dalle letture della Ragioneria Generale dello Stato e delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.
L’impianto complessivo del fondo è lo stesso dell’anno 2023.
Le novità per la parte stabile
La prima operazione è costituita dall’inserimento per tutto l’anno delle differenze di trattamento economico tra i dipendenti in servizio allo 1.4.2023 inquadrati nelle posizioni giuridiche B3 e D3 rispetto a quelli che sono inquadrati nelle posizioni giuridiche B1 e D1. Si deve ricordare che tali risorse sono finanziate dal corrispondente taglio di quelle destinate alla corresponsione del trattamento economico fondamentale e non vengono modificate dalle successive cessazioni di questo personale. Nel corso dell’anno precedente queste risorse sono state inserite solamente a partire dal mese di aprile: quindi un aumento. Ricordiamo che occorre tagliare in misura corrispondente le risorse destinate al pagamento del trattamento economico fondamentale. Questo aumento non è influenzato dalla successiva cessazione di tali dipendenti, neppure se la stessa è intervenuta nel corso dello stesso anno 2023.
Si deve aggiungere che queste risorse devono essere inserite in deroga al tetto del salario accessorio del 2016, per espressa previsione dettata dallo stesso CCNL 16 novembre 2022. Inoltre, occorre provvedere -come ogni anno- all’inserimento della RIA e degli assegni ad personam dei dipendenti cessati nell’anno 2023: tali risorse vanno incluse nel tetto del salario accessorio del 2016.
Si deve infine dare corso all’aumento del fondo e delle risorse destinate al finanziamento del salario accessorio degli incaricati di elevate qualificazioni nel caso di aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018: tale aumento in applicazione dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, deve essere effettuato in deroga al tetto del salario accessorio, mentre non si deve dare corso a nessuna riduzione nel caso in cui tale numero diminuisca.
Le novità per la parte variabile
Occorre, per prima cosa, dare corso alla rideterminazione complessiva della parte variabile del fondo, stante il vincolo per il quale tale operazione deve essere effettuata con cadenza annuale.
La giunta deve deliberare sulle 3 possibilità di incremento previste dal CCNL e questa deliberazione deve essere adottata anche nel caso in cui l’ente voglia dare corso alla mera conferma delle scelte già effettuate nell’anno precedente. Le tre voci su cui occorre la deliberazione sono le seguenti: aumento fino allo 1,2% del monte salari 1997 (risorse che sono assoggettate al tetto del salario accessorio); aumento fino allo 0,22% del monte salari 2018 (risorse che non sono assoggettate al tetto del salario accessorio), anche nel caso di conferma della scelta fatta nel 2023; aumento per il raggiungimento di specifici obiettivi 1997 (risorse che sono assoggettate al tetto del salario accessorio dell’anno 2016).
Si devono inoltre calcolare ed inserire le risorse previste da specifiche disposizioni di legge, ivi comprese per la RGS la incentivazione delle funzioni tecniche: in questa direzione vanno anche le previsioni dettate dalla ipotesi di contratto per il triennio 2022/2024.
Occorre dare corso all’inserimento dei risparmi del fondo per lo straordinario dell’anno precedente e della parte stabile dei fondi.
Si devono inoltre calcolare ed aggiungere le ulteriori risorse previste dal CCNL, tra cui i proventi di sponsorizzazioni, cessione di servizi, consulenze; fino al 50% dei risparmi derivanti da piani di razionalizzazione delle spese. Tutte queste risorse non sono assoggettate al tetto del salario accessorio. Nel c di cessazione nel 2023 di personale che aveva la RIA e/o assegni ad personam in godimento, occorre aggiungere le somme non erogate a tale titolo nell’anno 2023, somme che vanno nel tetto del salario accessorio.
Nella parte variabile del fondo si determinerà in molti enti una riduzione. E’ questo l’effetto determinato dal fatto che non sono più presenti le somme di 84,50 euro per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 per gli anni 2021 e 2022 e l’eventuale aumento fino allo 0,22% del monte salari 2018 per l’anno 2022. Occorre infine evidenziare che questo decremento non può essere colmato dagli enti con risorse di bilancio: in ogni caso, le risorse inserite dall’ente nel fondo ex articolo 79, comma 2, lettera c), vanno nel tetto del salario accessorio del 2016.
dott. Arturo Bianco