IN POCHE PAROLE …
In caso di adesione a convenzione Consip, l’incentivo va calcolato sulla base “dell’importo totale di affidamento, al netto di iva, riportato nell’ordine/contratto di adesione, già al netto del ribasso offerto” .
Non è possibile destinare quota dell’incentivo “ per l’attività di predisposizione dell’ordinativo di adesione alla convenzione”, in considerazione della tassatività delle attività incentivabili.
La richiesta di parere
Alla Sezione regionale per il Veneto della Corte sono stati posti i seguenti quesiti in materia di incentivi per funzioni tecniche:
1) se, in caso di adesione a convenzione Consip, senza che l’Ente abbia esperito alcuna procedura ad evidenza pubblica, sia corretto considerare come base di gara, sulla quale calcolare l’incentivo:
– l’importo totale di affidamento, al netto di iva, riportato nell’ordine/contratto di adesione, già al netto del ribasso offerto, oppure
– l’importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto all’aggiudicatario nella gara svolta da Consip;
2) se, sempre per le fattispecie di adesione a convenzione Consip, il regolamento dell’Ente possa destinare una quota di incentivazione alla fase di affidamento, per l’attività di predisposizione dell’ordinativo di adesione, piuttosto che destinarla interamente ad economia.
Il parere
Il giudice contabile sottolinea nuovamente che, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, si registra un ampliamento sia delle attività tecniche incentivabili, sia dell’ambito di applicazione della disciplina a qualunque tipologia di affidamento, restando però ferma la necessità di valorizzare delle “attività complesse”, quale presupposto legittimante per l’erogazione del contributo in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.
Rispetto alla quantificazione: è confermata la previsione del 2% dell’importo dei lavori, da ripartire per l’80% ai tecnici (RUP, soggetti che svolgono funzioni tecniche, e loro collaboratori), e, per il restante 20%, per acquisti di beni, strumenti e servizi, oppure per tirocini formativi, potendo venire finanziate anche strumentazioni e tecnologie finalizzate a progetti di innovazione.
La finalità è quella di stimolare, attraverso l’erogazione dell’incentivo, l’incremento delle professionalità interne, e il conseguente risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni.
Con il nuovo codice, inoltre:
– il tetto retributivo individuale viene elevato fino al 100%;
– gli importi complessivamente maturati nel corso dell’anno di competenza non possono però superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.
– vi è l’incremento di ulteriore del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto;
– è individuato un elenco tassativo di attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure che prima, in base all’art. 113, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016, venivano definite in maniera generica, solo “funzioni tecniche”;
– gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione;
– i criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione, a fronte di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalla SA secondo i rispettivi ordinamenti;
– l’incentivo è corrisposto dal dirigente in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche, secondo quanto disciplinato sempre dalla SA.
Sulla materia, con riferimento al decreto legislativo n. 50/2016, la giurisprudenza contabile ha individuato i seguenti principi di diritto che hanno inciso sulla concreta e corretta applicazione dell’istituto:
- l’incentivo va erogato a fronte dello svolgimento di un’attività “complessa” che giustifichi la deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico;
- le attività incentivabili devono avere carattere “tassativo”;
- è necessario che ogni Ente adotti apposito regolamento, che operi anche retroattivamente;
- l’incentivo non è riconducibile alla spesa del personale (Cfr. ex multis Sezione delle Autonomie n. 16/2021 e n. 02/2019, Sezione regionale Lombardia, n. 131/2021/PAR, Sezione regionale Emilia-Romagna n. 87/2020/PAR).
Ricordato quanto sopra, la Sezione fornisce il seguente avviso sui quesiti formulati:
a) in caso di adesione a convenzione Consip, l’incentivo va calcolato sulla base “dell’importo totale di affidamento, al netto di iva, riportato nell’ordine/contratto di adesione, già al netto del ribasso offerto” (questo anche perché: la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione che effettua l’ordine; non avrebbe inoltre senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriva da attività di altri soggetti); (sul punto cfr deliberazione Sezione regionale di controllo della Lombardia, n. 110/2020/PAR, e risposta al quesito n. 1573 del 13/10/2022 posto al Ministero delle Infrastrutture).
b) per quanto attiene alla possibilità di destinare quota dell’incentivo “per la fase di affidamento, ovvero per l’attività di predisposizione dell’ordinativo di adesione alla convenzione”, le attività incentivabili hanno, come ricordato sopra, carattere “tassativo” essendo individuate, senza possibilità di estensione per via analogica, nelle seguenti attività, elencate nell’allegato I.10 del Codice:
− programmazione della spesa per investimenti;
− responsabile unico del progetto;
− collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
− redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
− redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
− redazione del progetto esecutivo;
− coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
− verifica del progetto ai fini della sua validazione;
− predisposizione dei documenti di gara;
− direzione dei lavori;
− ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
− coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
− direzione dell’esecuzione;
− collaboratori del direttore dell’esecuzione;
− coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
− collaudo tecnico-amministrativo;
− regolare esecuzione;
− verifica di conformità;
− collaudo statico (ove necessario)
Va quindi esclusa, quindi, la possibilità di incentivare funzioni o attività diverse da quelle considerate (Cfr. deliberazioni Sez controllo per il Veneto n. 20/2020/PAR e n. 266/2023/PAR; Sezione delle Autonomie, del. n. 18/SEZAUT/2016/QMIG; Sez controllo per la Puglia, del. n. 204/2016/PAR).
dottoressa Stefania Fabris, EQ ente locale