IN POCHE PAROLE …

Nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, il principio della suddivisione in lotti costituisce la regola in base all’art. 51, co. 1, d.lgs. n. 50/2016, rappresentando uno strumento posto a tutela della concorrenza per favorire la massima partecipazione alla gara.

Tar Lazio, Roma, Sez. V, sentenza n. 15081 del 23 luglio 2024 – Presidente Spagnoletti, relatore Arata

A margine

Il caso – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impugna gli atti di una gara sopra soglia, indetta da una società a controllo pubblico a maggio del 2023, per l’affidamento del servizio di recapito degli avvisi di pagamento dei contributi di bonifica e di irrigazione, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della PA.

L’Autorità aveva già inviato alla Stazione appaltante, a luglio dello stesso anno, un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis L. n. 287/90 , segnalando che la documentazione si poneva in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici.

La SA non aveva però dato riscontro all’ordine di rimuovere entro i successivi 60 giorni le violazioni della concorrenza descritte.

In sintesi, ad avviso dell’AGCM, la previsione di un unico lotto nazionale restringeva significativamente, e senza motivazione, le possibilità di partecipazione alla procedura delle piccole e medie imprese.

Di contro, la società interessata sostiene che,

– il disciplinare allegato al bando chiarisce espressamente che “l’appalto è costituito da un unico lotto poiché riguardante un servizio unitario non suscettibile di suddivisioni, e riguarda il servizio di riscossione volontaria e coattiva dei contributi di bonifica e irrigazione per le annualità 2023-2026, ivi inclusi la stampa e la postalizzazione degli avvisi”;

– tale previsione non risulta irragionevole o eccessivamente discriminatoria, posto che, anche se la gara è articolata in unico lotto, lo stesso ha un’estensione molto limitata, tale da non precludere l’accesso degli operatori “minori”; tant’è che la corrispondenza oggetto di affidamento deve essere recapitata quasi esclusivamente all’interno del territorio regionale.

La sentenza

Il Tar Lazio osserva che, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, il principio della suddivisione in lotti rappresenta uno strumento posto a tutela della concorrenza, mirando a favorire la massima partecipazione alla gara.

La decisione dell’Amministrazione di non suddividere in lotti la gara:

  • deve però essere coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento e resta delimitata, oltre che dalle specifiche norme del Codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
  • non deve dare luogo a violazioni sostanziali dei principi di libera concorrenza, di par condicio, di non discriminazione e di trasparenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2024, 3641).

Questo perché, la tendenziale preferenza dell’ordinamento per una ragionevole divisione in lotti è fondata, non solo sull’esigenza di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 51 d.lgs. n. 50 del 2016, ma anche e soprattutto sulla necessità di assicurare realmente la libera concorrenza e la non discriminazione tra i contendenti, col fine generale dell’ordinato ed equilibrato sviluppo economico della società intera.

È vero però che il ricorso alla suddivisione in lotti, effettuabile su base quantitativa o su base qualitativa, risulta suscettibile di deroga, e, in tale eventualità, la stazione appaltante è tenuta ad esternare con chiarezza le ragioni della scelta.

È pertanto richiesta una motivazione rigorosa che:

  • individui i vantaggi economici e/o tecnico-organizzativi derivanti dall’opzione per un unico lotto unico;
  • espliciti le ragioni per cui detti obiettivi siano prevalenti rispetto all’esigenza di garantire l’accesso alle pubbliche gare ad un numero quanto più ampio di imprese e in particolare alle imprese di minori dimensioni.

Chiarito quanto sopra, il Tar mette in evidenza che, nel caso in esame:

a) le ragioni a fondamento della scelta non sono esplicitate nel bando di gara, il quale si limita ad un generico riferimento a “un servizio unitario non suscettibile di suddivisioni”, attraverso quindi una motivazione di carattere tautologico e non chiarificatore;

b) le consistenti dimensioni economiche della procedura avrebbero dovuto indurre la Stazione appaltante a privilegiare un disegno di gara compatibile con una divisione in più lotti (quantomeno in un lotto riferito alla Regione di riferimento, e in un lotto per le restanti destinazioni), al fine di non restringere irrazionalmente la partecipazione degli operatori del settore, a detrimento dei principi di concorrenza, favor partecipationis, ragionevolezza e proporzionalità.

Rilevato quindi che la SA non ha fornito una motivazione completa ed esaustiva della deroga alla disciplina sulla suddivisione in lotti, anche in considerazione dell’ingente valore economico del servizio, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, e annulla gli atti di gara.

Stefania Fabris

 


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