Brevissima…
E’ stato chiesto all’ANAC se una stazione appaltante può autorizzare contratti di subappalto con una percentuale superiore al limite del 30%, stabilito contrattualmente, considerato che tale limite contrasta con le normative comunitarie.
Come noto, l’abrogato articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, sulla disciplina del subappalto, è stato sostituito dall’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023. E, in linea generale, l’ANAC un contratto d’appalto, derivante da una gara pubblica ai sensi del D.Lgs. 50/2016, rimane soggetto a tale normativa anche durante la fase esecutiva; pertanto, un affidamento disposto in vigenza del D.Lgs. 50/2016, non può essere regolato dal D.Lgs. 36/2023.
Tuttavia, a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia (sentenze CGUE sez, V, del 26 settembre 20199 – C 63/18 e del 27.11.2019 C 402/18) e secondo l’orientamento della giustizia amministrativa (Cons. St. sez V, 16.01.2020 n. 389, 17.12.2020 n. 8101, 31.05.2021 n. 4150; TAR Lazio 18.05.2021 n. 5837), circa il contrasto della disciplina del subappalto nel precedente codice dei contratti con le norme comunitarie (direttiva 2004/18/CE e successiva direttiva 2014/24/CE), l’ANAC ha precisato che l’amministrazione che assegna l’appalto, al concedere l’autorizzazione al subappalto, deve seguire la disciplina comunitaria.
Riassumendo, non è consentito limitare al 30% i subappalti, neppure per i contratti stipulati in vigenza del precedente codice e in corso di esecuzione, in quanto in contrasto con le regole UE.
ANAC – Parere in funzione consultiva n. 31 del 17 giugno 2024
Normativa di riferimento
direttiva 2004/18/CE – coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
direttiva 2014/24/CE – sugli appalti pubblici (in abrogazione alla direttiva 2004/18/CE)
d.lgs. 36/2023 – nuovo codice dei contratti pubblici
d.lgs. 50/2016 – vecchio codice dei contratti pubblici