IN POCHE PAROLE…
E’ stato stipulato lo scorso 16 luglio il CCNL dei dirigenti dell’area Funzioni Locali per il triennio 2019/2021. Come ricorda l’ARAN nell’apposito comunicato, il CCNL interessa circa 13.640 dirigenti amministrativi tecnici e professionali e segretari Comunali e provinciali dell’Area dirigenziale delle Funzioni Locali.
E’ stato finalmente stipulato definitivamente lo scorso 16 luglio il CCNL dei dirigenti dell’area degli enti locali del triennio 2019/2021: nella sua stipula si è accumulato un ritaro molto lungo rispetto alla pre-intesa. Ricordiamo che tale contratto si applica anche ai segretari comunali e provinciali ed ai dirigenti non medici della sanità.
Le principali novità sono la introduzione di remunerazione dei dirigenti per le gestioni associate tramite convenzioni, la rimodulazione degli istituti normativi, ivi comprese le spese legali sostenute per ragioni di ufficio, la revisione delle forme di relazione sindacale, nonché per i segretari il superamento della contrattazione collettiva decentrata integrativa, la riscrittura delle regole sulla determinazione della retribuzione di posizione, le disposizioni per la remunerazione degli incarichi aggiuntivi loro affidati tanto negli enti con che in quelli senza dirigenti, la introduzione di una remunerazione per lo svolgimento di tale incarico nelle unioni di comuni e le nuove disposizioni su numerosi istituti normativi, a cominciare dalle gestioni associate tramite convenzioni.
I giudizi
L’Aran ci dice che il CCNL “giunge al termine di una complessa trattativa che ha visto impegnate le parti per un prolungato arco temporale”. Gli incrementi mensili medi per 13 mensilità, sono di 292 euro per i Dirigenti e 226 euro per i Segretari comunali e provinciali.
Ed ancora, ci vien detto che i principali tratti distintivi comuni a tutti i destinatari del contratto sono: la disciplina del lavoro agile e del mentoring; la riscrittura del periodo di prova, l’ampliamento delle tutele (ad esempio quelle concernenti le terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze, la ridefinizione del patrocinio legale e delle coperture assicurative, gli adattamenti per dare applicazione al welfare integrativo, la revisione della formazione e la differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato. Nella sezione per i dirigenti l’Aran segnala la introduzione della disciplina per la incentivazione della gestione associata. Per i segretari comunali e provinciali, ci dice infine l’Agenzia, è stata superata la contrattazione decentrata integrativa, è stata revisionata la disciplina della retribuzione di posizione, modificato il meccanismo per il riconoscimento della sua maggiorazione della retribuzione di posizione, dettate specifiche clausole i Segretari di Comuni aderenti ad una Unione e per i Segretari dei capiluogo, disciplinata l’indennità di reggenza e supplenza e modificata norma sugli interim.
Non sono meno positivi i giudizi delle organizzazioni sindacali: in una nota Cgil, Cisl ed Uil ci dicono che “continua l’opera di rafforzamento delle tutele economiche e normative .. migliora gli istituti della partecipazione sindacale, attraverso l’ampliamento delle materie oggetto di confronto ed estendendo l’obbligo di istituzione dell’OPI presso gli enti, ivi comprese le Unioni di Comuni, con almeno 6 unità di personale dirigente. Viene, inoltre, individuata una tempistica certa per l’avvio della contrattazione integrativa. Così come per il contratto del personale del comparto viene prevista anche per il personale dirigente e i segretari comunali e provinciali la possibilità di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile”. Per i Segretari comunali e provinciali viene superato il contratto collettivo integrativo nazionale, con la disciplina nel CCNL della struttura retributiva e dei criteri e parametri per la definizione del trattamento accessorio; viene, così, individuata una nuova forchetta per la retribuzione di posizione minima e massima, migliorata l’indennità di reggenza o supplenza, il premio di risultato e la disciplina degli incarichi ad interim”.
La fase di prima applicazione
Entro il mese di agosto, gli enti devono sia corrispondere gli aumenti dettati dal nuovo contratto sia liquidazione gli arretrati, che per i dirigenti sono pari a 10.658,72 euro se liquidati con la busta paga di agosto, cifre che sale se liquidati successivamente. Sulla base delle previsioni dettate dal contratto gli arretrati devono essere corrisposti anche ai dirigenti ed ai segretari che sono cessati dal servizio a partire dall’anno 2019. Sempre sulla base di una scelta del contratto nazionale che riprende previsioni consolidate, ai dirigenti ed ai segretari che sono stati collocati in quiescenza a partire dallo 1 gennaio 2019, fini del calcolo del trattamento economico, gli incrementi devono essere calcolati allo stesso modo con cui si procede per il personale in servizio, mentre ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto comunque denominato si utilizzano unicamente gli aumenti che, sulla base del CCNL 16 luglio erano già maturati alla data di collocamento in quiescenza.
Gli enti devono dare corso alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata inserendo l’aumento dello 0,46% del monte salari 2018 dallo 1 gennaio 2020 e del 2,01% dello stesso monte salari a decorrere dallo 1 gennaio 2021, incremento che assorbe il primo. Queste risorse vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016 e servono in primo luogo a finanziare l’aumento della retribuzione di posizione, mentre le somme eventualmente residue incrementano la retribuzione di risultato. Tale scelta ha un carattere obbligato e deve quindi essere applicata dal dirigente che costituisce il fondo. Le amministrazioni possono deliberare un ulteriore aumento fino allo 0,22% del monte salari 2018 a decorrere dallo 1 gennaio 2022. La stessa possibilità è prevista per i segretari comunali. Dal dettato contrattuale ricaviamo la conclusione che per quest’anno si può arrivare con questa cifra allo 0,66% del monte salari 2018: esso deve essere calcolato con le stesse regole dettate per i dipendenti e facendo riferimento alle cifre contenute nel conto annuale del personale.
Occorre nominare la delegazione trattante di parte pubblica ed individuare al suo interno il presidente entro la metà del mese di agosto, cioè entro 30 giorni dalla entrata in vigore del contratto. Di essa non possono fare parte i dirigenti che sono rappresentanti di organizzazioni sindacali; la delegazione trattante di parte pubblica può essere anche costituita in forma monocratica. Segnaliamo che non vi sono novità per la individuazione della delegazione trattante di parte sindacale.
Entro lo 1 gennaio 2025, cioè entro i 6 mesi successivi alla stipula del contratto, i comuni e le province dovranno recepire le nuove regole per la retribuzione di posizione e di risultato dei segretari. Si deve in particolare ricordare che viene previsto il passaggio dalla attuale misura fissa, con possibilità di maggiorazione, ad una regola che prevede una misura compresa tra un valore minimo ed uno massimo, da graduare sulla base dei seguenti fattori: complessità dei compiti di coordinamento dei dirigenti; attribuzione di compiti aggiuntivi, compreso quello di responsabile anticorruzione, ed eventuali condizioni di disagio dell’ente.
dott. Arturo Bianco