Brevissima…
Un ente decide di rimunerare l’appaltatore mediante corrispettivo e beni immobili, trasferendogli la proprietà di un edificio comunale, dopo avergli affidato, nell’ambito di un appalto pubblico, la costruzione di un parcheggio pubblico multipiano dietro corrispettivo.
L’ANAC, nel parere, n. 27, del 5 giugno 2024 , ribadisce che «La sostituzione del corrispettivo dell’affidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto d’appalto».
La possibilità di compensare l’appaltatore, in tutto o in parte, con beni immobili pubblici, era ammessa e regolamentata dal d.lgs. 163/2006 mentre il successivo d.lgs. 50/2016 l’ha «prevista esclusivamente nell’ambito della disciplina dedicata ai contratti di partenariato pubblico-privato e non più, in via generale, anche per il contratto d’appalto», impostazione riconfermata anche dal d.lgs. 36/2023.
Sintetizzando, l’utilizzo di tale schema viene limitato esclusivamente ai contratti di PPP e non più, nel vecchio codice del 2006 anche a quelli di appalto.
ANAC – Parere in funzione consultiva n. 27 del 5 giugno 2024
Normativa di riferimento
d.lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
d.lgs. 36/2023 – nuovo codice dei contratti pubblici
d.lgs. 50/2016 – vecchio codice dei contratti pubblici