Brevissima …
Sul tema dell’applicabilità dell’equo compenso agli appalti si contrappongono due opposti orientamenti: da un lato, il giudice amministrativo di prime cure, favorevole, con i primi arresti , all’applicazione della L. 49/2023 anche agli appalti di servizi di ingegneria e architettura, dall’altro l’ANAC che continua a privilegiare la soluzione di un ribasso limitato alle sole spese generali e chiede ai ministeri competenti di pronunciarsi e l’introduzione nel codice degli appalti di norme meno ambigue su questo tema.
Secondo l’ANAC, l’equo compenso non dovrebbe applicarsi agli appalti pubblici integrati e a quelli che riguardano servizi di ingegneria e architettura, in quanto “si porrebbe in contrasto con il principio di concorrenza, farebbe lievitare i costi e penalizzerebbe i professionisti più giovani e i più piccoli“. A questo proposito, dalle contrapposizioni derivanti tra il nuovo codice e legge 49/23 potrebbero derivare diverse interpretazioni, ragion per cui «in mancanza di diverse indicazioni interpretative Anac procederà aderendo alle opzioni regolatorie ritenute più adeguate».
Di diverso avviso il TAR Lazio (sentenza 30.4.2024, n. 8580), il quale ritiene che non vi sia contrasto fra la legge sull’equo compenso e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) o il “diritto di prestare servizi in regime di concorrenzialità” (artt. 101 TFUE e 15 direttiva 2006/123/CE), e neppure, con il diritto comunitario; questo in quanto è dell’avviso che la legge 49 “non sia in grado di pregiudicare l’accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano da parte di operatori economici di altri Stati dell’Unione Europea […]. Si tratta […] di un rafforzamento delle tutele e dell’interesse alla partecipazione alle gare pubbliche, rispetto alle quali l’operatore economico, sia esso grande, piccolo, italiano o di provenienza UE, è consapevole del fatto che la competizione si sposterà eventualmente su profili accessori del corrispettivo globalmente inteso (ad esempio, […] sulle spese generali) e, ancor di più sul profilo qualitativo e tecnico dell’offerta formulata. […] il meccanismo derivante dall’applicazione della legge n. 49/2023 è tale da garantire sia dei margini di flessibilità e di competizione anche sotto il profilo economico, sia la valorizzazione del profilo qualitativo e del risultato, in piena coerenza con il dettato normativo nazionale e dell’Unione Europea” (Tar Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632).
Appare sempre più chiaro, specie dopo l’intervento dell’ANAC che il Codice dei contratti sul punto non è del tutto chiaro e si presta a diverse soluzioni interpretative. L’auspicio, quindi, è che presto la questione sia risolta, con il primo correttivo al Codice, oppure, come da (ormai) deprecabile prassi, in sede di conversione di uno dei numerosi decreti – legge.
ANAC – equo compenso 19 aprile 2024
Parere di Precontenzioso n. 101 del 28 febbraio 2024
Normativa di riferimento
D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 – nuovo codice dei contratti pubblici