IN POCHE PAROLE …

L’interesse alla corretta apposizione della segnaletica stradale può qualificarsi solo come interesse di mero fatto.

Tar Campania, Napoli, Sez. VII, sentenza n. 2562 del 18 aprile 2024, Presidente Liguori, relatore Lenzi

L’interesse rispetto alla corretta apposizione della segnaletica stradale, è un “interesse di mero fatto e non legittima all’impugnazione del silenzio della pubblica amministrazione sulla richiesta di modifica.

Infatti, nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente.


A margine

Il caso – Un cittadino impugna il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla sua richiesta di rimozione di un attraversamento pedonale, a suo dire, non rispettoso delle prescrizioni del codice della strada.

L’attraversamento andrebbe rimosso perché ubicato a meno di 5 mt da un’intersezione stradale e perché non accessibile da parte degli utenti disabili.

La sentenza

Il Tar evidenzia la mancanza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere da parte del cittadino.

Lo stesso, infatti, non risulta titolare di una situazione soggettiva qualificata, né otterrebbe alcun vantaggio dall’accoglimento del ricorso rispetto a qualsiasi altro consociato (Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2011 n. 1928; Tar Toscana, sez. III, sent. n. 892/2018).

Di contro, il giudice ricorda che, “nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere rappresenta condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente”.

In altri termini, “sussiste interesse al ricorso:

– se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati,

– se sussiste una lesione della sua posizione giuridica,

– se è individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento,

– e se non sussistono elementi tali per affermare che l’azione si traduca in un abuso della tutela giurisdizionale. (Cfr., ex multis, CdS, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6014, e Tar Lazio, Roma, Sez. III, 22 luglio 2019, n. 9746).

Conclusioni

Nel caso di specie mancano le condizioni per l’azione in giudizio.

Nemmeno dalle diffide inoltrate al Comune o dalla documentazione depositata, è possibile desumere alcuna circostanza a cui ricondurre la “personalità” della lesione reclamata.

Ritenendo l’interesse rispetto alla corretta apposizione della segnaletica stradale, un “interesse di mero fatto”, il Tar dichiara il ricorso inammissibile.

Stefania Fabris


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