IN POCHE PAROLE …
L’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, nell’enucleare tassativamente i possibili “requisiti di ordine speciale” dell’operatore partecipante, dà la facoltà, all’Amministrazione, di richiedere, quale requisito di capacità economica e finanziaria, “un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura”, mostrando, dunque, di considerare rilevante “il complessivo triennio antecedente”, e non anche il singolo anno componente il medesimo triennio
Tar Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza n. 570 del 19 aprile 2024 – Presidente Manca, relatore Fusaro
A margine
Il caso – Un’impresa contesta l’aggiudicazione del servizio mensa delle scuole comunali sostenendo che la ditta aggiudicataria non sarebbe in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal bando e dal disciplinare di gara.
Quest’ultima, pur essendo incorsa in una perdita nell’anno 2020 a causa del Covid-19, ha dichiarato di avere realizzato, negli ultimi tre anni, un utile di esercizio.
La sentenza
Il ricorso concerne l’interpretazione di uno specifico requisito di capacità economico-finanziaria, previsto dalla lex specialis a pena di esclusione, consistente nell’avere realizzato, negli ultimi tre anni, un utile di esercizio che sia desumibile dai bilanci depositati.
Conclusioni
Il collegio condivide la tesi secondo cui l’utile attiene unicamente al triennio precedente complessivamente considerato, mentre i singoli bilanci rappresentano unicamente un riscontro documentale volto a dimostrare l’effettiva produzione dell’utile dichiarato.
Tale interpretazione è giustificata dal fatto che la documentazione di gara, nello stabilire il requisito di capacità economico-finanziaria, non prevede che l’utile “realizzato negli ultimi tre anni finanziari” debba essersi per forza formato nel corso di ogni singolo anno dell’arco temporale considerato.
Del resto, una diversa interpretazione:
- non appare coerente con il contenuto delle ulteriori previsioni del disciplinare in tema di requisiti di capacità tecnica, che operano un puntuale riferimento ad ogni singolo anno del più ampio periodo valutabile;
- si pone in evidente discrasia col disposto normativo dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, applicabile alla procedura e richiamato dal bando e dal disciplinare. Questa norma, infatti, nell’enucleare in chiave tassativa i possibili “requisiti di ordine speciale” dell’operatore partecipante, dà la facoltà, all’Amministrazione, di richiedere, quale requisito di capacità economica e finanziaria, “un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura”, mostrando, dunque, di considerare rilevante unicamente il triennio antecedente, e non anche il singolo anno componente il medesimo triennio.
Per quanto sopra il ricorso viene rigettato.
Stefania Fabris