IN POCHE PAROLE …
Ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing
Il quesito
Un Comune intende istituire sul proprio territorio delle aree di sosta a pagamento. Al fine di agevolare la fruizione del servizio, l’Amministrazione vorrebbe offrire la possibilità di pagare la sosta mediante l’utilizzo di App da scaricare sugli smartphone degli utenti.
Le convenzioni tipo, predisposte dalle società del settore, prevedono che la riscossione avvenga sui conti delle stesse società, le quali si impegnano a riversare quanto introitato al Comune, a cadenza prestabilita, previa trattenuta del corrispettivo pattuito.
La Corte è richiesta di chiarire se sussista l’obbligo di introitare i proventi su conti correnti dedicati intestati all’Ente, ai sensi art. 1, co. 790, della L. n. 160/2019, oppure se sia possibile la riscossione su altri conti, come quelli delle società affidatarie, con successivo riversamento al Comune.
Il parere
La Sezione rammenta che la disciplina sull’acquisizione delle entrate degli enti locali è stata più volte riformata, con la finalità di assicurare il tempestivo incasso, anche nel caso di affidamento a terzi dell’attività di riscossione.
In particolare, con l’art. 2 bis d.l. n. 193/2016, è stato previsto che, fatte salve le previsioni in tema di Imu e Tasi, il versamento spontaneo delle entrate tributarie e non tributarie degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici dallo stesso resi disponibili, o, per le sole entrate tributarie, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.
Con successivi provvedimenti, tale disposizione è stata innovata, prevedendo, in sintesi:
- l’esclusione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione dal relativo ambito di applicazione;
- il versamento (non solo quello spontaneo) delle entrate esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili da altri enti impositori, oppure (dal 1° ottobre 2017, e per tutte le entrate riscosse), dal gestore del relativo servizio che risulti iscritto nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, e che si avvalga di reti di acquisizione del gettito, tali da consentire l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto;
- l’aggiunta, accanto al “conto corrente di tesoreria dell’ente impositore”, dei conti correnti postali intestati allo stesso ente;
- la standardizzazione delle modalità di versamento per tutti i tipi di entrata, con esclusione del sistema dei versamenti unitari ex art.17 del d.lgs. n. 241/1997;
- la possibilità di utilizzo della piattaforma di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 82/2005 (PagoPA) e delle altre modalità di pagamento previste dal Codice dell’amministrazione digitale.
Chiarito quanto sopra, per la risoluzione del quesito, va ricordato che:
- è stato espressamente previsto che i versamenti effettuati alle società “in house providing” sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell’ente affidatario (art. 1, co. 786, L. n. 160/2019);
- di contro, sono state escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, degli operatori stabiliti in paesi dell’UE, e delle società a partecipazione pubblico privata, iscritte all’albo art. 1, co. 788, L. n. 160/2019;
Sul punto, la stessa magistratura contabile ha precisato che, col comma 788, dell’art. 1, della L. n. 160/2019, è stato previsto espressamente che:
- tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse, appartenenti agli enti locali, devono affluire direttamente alla tesoreria dell’ente;
- anche per la riscossione coattiva, i versamenti devono confluire direttamente su un conto intestato al comune e non possono più essere oggetto di materiale introito da parte dei concessionari della riscossione (ad eccezione delle società pubbliche, in house, affidatarie della concessione) (cfr. SRCLAZ/88/2020/PRSE; nonché 49 e 50/2020).
Gli Enti locali, dal canto loro, devono garantire ai soggetti affidatari l’accesso ai propri conti correnti, dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, per consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti.
E, salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio è tenuto a trasmettere entro il giorno 10 del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie spettanza. Il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvederà ad accreditare al soggetto affidatario le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati.
In materia, poi, è intervenuto anche il Mef, con Circolare n. 3/DF, n. 46157 del 27.10.2020, precisando che “L’applicazione della norma … comporta che, per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l’ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto affidatario, che non può riscuotere direttamente alcuna somma, di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e di riscossione coattiva, sia ai fini del calcolo del proprio compenso, come concordato contrattualmente con l’ente”
Conclusioni
In caso di affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali (sia tributarie che non tributarie), il versamento da parte dei contribuenti/utenti deve affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo il caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing.
Per il legislatore, solo un rapporto di terzietà coi soggetti affidatari, integra il rischio, che le disposizioni richiamate intendono scongiurare. di un incasso non tempestivo delle entrate locali e, dunque, di danno alla finanza pubblica.
L’art. 1, co. 790, L. n. 160/2019, trova però applicazione nei soli casi di affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate, ai soggetti terzi, indicati dall’art. 52, co. 5, lett. b) numeri 1, 2, 3, 4, del d.lgs. n. 446/1997.
Non troverà invece applicazione ove il servizio affidato si risolva nella gestione di un diverso servizio, che implichi, per l’affidatario, l’introito diretto da parte dell’utenza di corrispettivi di spettanza anche locale.
dott.ssa Stefania Fabris