IN POCHE PAROLE …
Nei concorsi pubblici, la votazione numerica non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, se non vengono precedentemente fissati dei criteri di massima specifici per l’attribuzione dei voti
Tar Lazio, Sez. V, sentenza n. 5361 del 18 marzo 2024, Presidente Spagnoletti, relatore Zafarana
A margine
Il caso – All’esito delle prove orali di un concorso, per il superamento delle quali è richiesto dal bando il voto minimo di 21/30, la Commissione esaminatrice ritiene “non idonei” alcuni candidati, assegnando loro un voto numerico pari a 18/30, senza alcuna ulteriore specificazione né motivazione.
I candidati domandano l’annullamento del bando, dei verbali e di tutti gli atti concorsuali, nella parte in cui è stata illegittimamente omessa la predeterminazione e la previa pubblicazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale, con attribuzione di una valutazione meramente numerica per la prova stessa.
La sentenza
Il Tar sottolinea il disposto dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/94, secondo cui: “1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.
E osserva che, tale disposizione è inequivocabilmente riferita tanto alle prove scritte quanto alle prove orali.
In giudizio, l’Amministrazione implicitamente ammette che la Commissione esaminatrice ha predeterminato i criteri di valutazione delle sole “prove scritte”.
La tesi secondo cui “in mancanza di espressa previsione è da ritenersi che la Commissione per la valutazione della prova orale … si sia attenuta agli stessi criteri determinati per la valutazione delle prove scritte”, non può essere accolta, perché sfornita di elementi di prova.
In questa situazione, pur non avendo previamente fissato alcun criterio di giudizio, la Commissione ha assegnato ad alcuni candidati, all’esito della prova orale, un voto numerico pari a 18/30, aggiungendo nelle relative schede di valutazione l’annotazione di “non idoneo”, senza accompagnare il voto numerico con alcuna ulteriore specificazione né motivazione.
Nel richiamare un recente caso, risolto dal Consiglio di Stato, il Tar rammenta che “la votazione numerica […] non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati … criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate” (Consiglio di Stato, Sez. II, 27 aprile 2023, n. 4247).
“Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame … esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573, e sez. III, 29/04/2019, n. 2775)”.
Nel caso di specie, peraltro, la Commissione non ha previamente stabilito nemmeno alcun criterio “di massima” di valutazione delle prove orali.
Conclusioni
Il Tar giudica illegittimo l’operato della Commissione esaminatrice ed annulla gli atti impugnati riammettendo i candidati alle prove orali, con obbligo, per la stessa Commissione, di predeterminare i criteri di valutazione a cui attenersi nell’attribuzione del voto ai ricorrenti.
Stefania Fabris