IN POCHE PAROLE …
Sebbene il termine per la conclusione del contratto non sia assolutamente perentorio, «non può essere rimesso ad libitum alla stazione appaltante in quanto, ove l’amministrazione procedente potesse costringere in ogni tempo l’operatore a concludere il contratto d’appalto, la relativa disposizione di legge risulterebbe completamente svuotata della funzione che le è propria; vale a dire quella di tutelare «l’aggiudicatario, il quale deve poter calcolare ed attuare le scelte imprenditoriali entro tempi certi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991, nonché Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2020, n. 6620)».
La normativa mira a concludere i contratti nel minor tempo possibile, poiché il termine indicato può essere derogato solo in casi eccezionali, con l’obbligo di motivare la decisione da parte dell’ente appaltante, basandosi sull’interesse pubblico che giustifica il ritardo. Mentre «una volta che sia decorso il termine di centottanta giorni di validità dell’offerta […] e quello di sessanta giorni previsto per la stipulazione del contratto, l’ordinamento consente all’operatore economico, specie ove questi abbia visto mutare in senso peggiorativo le condizioni di esecuzione dell’appalto, di non onorare l’impegno originariamente assunto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2020 n. 6620)».
Giurisprudenza
Cons. Stato, Sez. V, sentenza 22 febbraio 2024, n. 1774 Pres. F. Caringella. Est. D.Diana Caminiti
Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991
Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2020 n. 6620
Normativa di riferimento
art. 32 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei contatti pubblici
art. 18 D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 – Codice di contratti pubblici