IN POCHE PAROLE…

Il coinvolgimento di un Comune in una società mista per la gestione dei servizi non è un’imposizione permanente e può essere revocato.  La gara a doppio oggetto precedentemnete esplitata non obbliga il Comune a rimanere socio della  compagine sociale  e ad affidare al socio privato il servizio di gestione dei rifiuti. Al contrario, la partecipazione dell’ente locale alla società mista può essere ceduta per successive valutazioni ex art. 14, comma 2, d. lgs. n. 201/22, a condizione che venga seguita una procedura pubblica per l’assegnazione.

TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 19/3/2024 n. 5452

Normativa di riferimento

D.Lgs. 23 docembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica“.

D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152  ” Norme in materia ambientale”.


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