IN POCHE PAROLE …

Il consigliere comunale di altro Ente può svolgere le funzioni di commissario di un concorso pubblico. Incompatibilità da verificare caso per caso.

Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 25 gennaio 2024, sentenza n. 777 – Pres. Contessa, Rel. Sestini


 La clausola di incompatibilità di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 deve essere ritenuta sussistente solo qualora la titolarità della carica politica interferisca direttamente con l’esigenza di imparzialità necessaria a garantire la parità fra tutti i partecipanti al concorso

A margine

Alcuni candidati contestano gli esiti della  procedura concorsuale e, dopo l’esito negativo del primo grado di giudizio,  ne appellano la decisione avanti al Consiglio di Stato.

Tra le censure mosse rileva una presunta situazione di incompatibilità in capo ad un componente della Commissione di concorso perché titolare di carica politica.

La sentenza

I giudici ricordano che l’art. 35, comma 3, lettera h), del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce una serie di ipotesi di incompatibilità, fra le quali figura l’essere titolare di una carica politica.

Questa norma va però interpretata in senso conforme alle previsioni costituzionali proprie dell’attuale ordinamento, caratterizzato dal principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.) e dalla libertà dei cittadini di associarsi in partiti politici e di accedere alle cariche pubbliche elettive.

Conclusioni

La partecipazione dei cittadini alla politica costituisce una risorsa per la Repubblica democratica e non un disvalore. Ne consegue per i Giudici di Palazzo Spada che la clausola di incompatibilità prevista dalla legge deve essere ritenuta sussistente solo qualora la titolarità della carica politica interferisca direttamente con l’esigenza di imparzialità necessaria a garantire la parità fra tutti i partecipanti al concorso secondo i principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

Nel caso di specie non si ravvisa alcuna causa ostativa, posto che il componente della Commissione di concorso non ricopre nessun incarico politico collegato all’amministrazione che ha indetto il concorso, alle relative competenze o alla vicenda concorsuale in sé considerata.

Il commissario riveste infatti la carica di Consigliere comunale di un piccolo Comune; non è noto se tra i candidati figurino cittadini di quel Comune; né vi è prova di possibili alterazioni della parità di trattamento in favore di concorrenti legati a quella comunità territoriale o a quella carica politica.

Anche in appello viene pertanto respinto.

Stefania Fabris


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