IN POCHE PAROLE…
Dal 1° gennaio 2024, scatta l’obbligo di utilizzo di una delle piattaforme telematiche certificate anche per gli affidamenti sotto i 5.000 euro, esentati dal 2019 dell’obbligo del MePA.
Nuovo codice dei contratti pubblici
Il quesito
Un comune chiede se può procedere direttamente ad affidare un servizio relativo ad un intervento finanziato con il PNRR, al di fuori del mercato elettronico, trattandosi di un appalto d’importo inferiore ai 5mila euro, acquisibile, quindi, al di fuori del MePA, come consentito dall’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (modificato dall’art.1, comma 130 della legge 145 del 2018).
In particolare, l’Ente intenderebbe procedere mediante scambio di atti e comunicazione mediante PEC, ritenendo così di assolvere all’obbligo legale di procedere direttamente all’affidamento diretto anche per gli interventi PNRR mediante “autonomo utilizzo di strumenti telematici”.
Più nel dettaglio, nel quesito si spiega che l’Ente deve affidare urgentemente un servizio specifico ad un soggetto non iscritto a nessuna delle piattaforme elettroniche per l’esecuzione di una prestazione molto specifica e non presente su alcun catalogo MePA o simili.
In sintesi, la domanda oggetto del quesito è se «sia regolare procedere con affidamento diretto e scambio di atti e comunicazioni via PEC senza effettuare la procedura su MePA o simili».
Il quesito, quindi, pone, in via indiretta, la questione della vigenza o meno dell’eccezione prevista per i micro-affidamenti dalla legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, senza la necessità di utilizzare le piattaforme.
La risposta del MIT
La riposta del Ministero è negativa. Secondo il Servizio di supporto legale, questa modalità semplificata prevista per i mini- acquisti deve ritenersi superata dal 1° gennaio 2024, con l’avvenuta efficacia dell’obbligo ex art. 25, comma 2, sospeso fino al 31 dicembre dello scorso anno, unitamente a tutte disposizioni sulla digitalizzazione (art. 225, comma 2, D.Lgs. 36/2023).
Da tale data, infatti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenute ad utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale, certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26 dello stesso Codice, per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
In sostanza, la norma semplificatrice si dovrebbe ritenere implicitamente abrogata dalle nuove disposizioni del codice dei contratti.
Con l’occasione, il Servizio di supporto ricorda che, in applicazione del principio della fiducia di cui all’art. 2 del codice dei contratti, l’art. 14, dello stesso del Codice al comma 6 stabilisce che “un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino” (divieto di frazionamento artificioso).
Conclusioni
In sintesi, dal 1° gennaio 2024 per tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali, scatta l’obbligo per il RUP di utilizzare le piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26 del Codice dei contratti, per le varie fasi dell’appalto e delle concessioni (AgID regole tecniche per e- procurement).
Il parere del Mit è confermato dalla recente comunicazione dell’Anac, in cui si spiega che, a far data dal 2 gennaio 2024, scatta la prevista digitalizzazione dei contratti pubblici (leggi in questa Rivista ANAC: indicazioni operative in vigore dal 1° gennaio 2024 per la digitalizzazione degli appalti, con rischio alto di “paralisi”). Per quanto attiene alle nuovo modalità di acquisizione del CIG, la sintesi delle novità nel chiaro il comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 gennaio 2024, in questa Rivista “Come acquisire il CIG dal 2024“