IN POCHE PAROLE …
La Commissione Europea ha aggiornato gli importi delle soglie per gli appalti pubblici e le concessioni. Le nuove soglie si applicano dal 1° gennaio 2024.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L, del 16 novembre 2023, sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti che modificano le soglie di applicazione della normativa europea per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni:
Appalti pubblici (settori ordinari)
Appalti pubblici (settori speciali), procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
Contratti di concessione
Appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza
I Regolamenti UE sopra indicati aggiornano, quindi, le soglie di rilevanza europea per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori sia ordinari che speciali, e per l’affidamento dei contratti di concessione. Le direttive oggetto di aggiornamento prevedono, infatti, che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, che entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta UE.
Dal 1° gennaio del nuovo biennio 2024-2025, le soglie previste dall’articolo 14, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono sostituite dalle nuove soglie previste dai Regolamenti europei appena pubblicati.
Non è necessario alcun intervento del legislatore nazionale, in quanto i regolamenti europei sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
A partire dal 1° gennaio 2024, le nuove soglie sostituiscono, quindi, direttamente quelle attualmente in vigore.
L’articolo 14 del Codice sopra richiamato, al comma 3, prevede, infatti, che “Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”.
Le nuove soglie si applicano alle procedure che saranno avviate dal 1° gennaio 2024, cioè quelle i cui bandi e avvisi siano pubblicati da tale data o per le quali, in assenza di avviso o bando, siano state spedite le lettere di invito.
Le soglie previste dall’articolo 14 del Codice, a partire dal 1° gennaio 2024, saranno le seguenti:
comma 1, settori ordinari:
- lettera a): da € 5.382.000 ad € 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- lettera b): da € 140.000 ad € 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- lettera c): da € 215.000 ad € 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE.
comma 2, settori speciali:
- lettera a): da € 5.382.000 ad € 5.538.000 per appalti di lavori pubblici e per le concessioni
- lettera b): da € 431.000 ad € 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione.
Restano invariate le soglie di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera c), dell’art. 14 del Codice.
Tabella con le soglie di cui all’art. 14 del Codice