IN POCHE PAROLE…

Come la pensa l’ANAC  in  merito alla semplificazione della disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche, relativamente a: costituzione di apposito fondo, definizione delle regole di riparto e contrattazione decentrata.

ANAC Fasc. 3360/2023

D.LGS. 31 marzo 2023, n. 36

Parere della RGS


L’ANAC nel rispondere ai quesiti di un Comune , affronta tre temi molto dibattuti sugli  incentivi alle funzioni tecniche nella disciplina del nuovo Codice dei contratti: costituzione di apposito fondo, definizione delle regole di riparto e contrattazione decentrata.

L’Autorità ritiene di non doversi pronunciare sull’obbligo o meno di costituire un apposito fondo, trattandosi di questione su  aspetti contabili che esulano dalla sua competenza. Sul punto, invece, è  intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, secondo cui “gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 devono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate” (leggi in questa Rivista  “Gli incentivi sulle funzioni tecniche restano nel fondo delle risorse decentrate“).

Con riferimento alle modalità di riparto degli incentivi, l’Autorità conferma la necessità che ciascuna amministrazione definisca i criteri di riparto con un atto  a valenza generale.

Sull’obligo o meno della preventiva contrattazione decentrata,  l’Autorità è dell’avviso che l’attribuzione degli incentivi debba essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e debba essere orientata al principio del risultato. Infatti , come previsto dall’art. 1 , comma 4, lett. b),  del Codice il “il risultato rappresenta anche criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative” (relazione al codice).

In sintesi, semplificazione e accellerazione del procedimento di attribuzione degli incentivi non escludono l’obbligo di regolamentarne il riparto con atto a valenza generale, secondo l’ordinamento di ciascuna amministrazioe, nel rispetto sempre della contrattazione decentrata per la concreta individuazione delle modalità operative.

Il testo del parere dell’ANAC

Con nota acquisita al prot. Autorità n. 43350 del 6/6/2023, codesto Ente, ha chiesto dei chiarimenti in  merito alla disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche contenuta nell’art. 45 del nuovo codice degli  appalti ed in particolare:
1) se il codice demanda all’Ente l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi e di riduzione delle risorse delle risorse a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o costi;
2) se l’espressione “senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione” (contenuta nella relazione al  codice, nella parte che commenta l’art. 45 comma 3) si riferisca allo specifico fondo per gli incentivi  delle funzioni tecniche di cui alla precedente formulazione dell’art. 113 del D. lgs. 50/2016 e, di
conseguenza, al Fondo risorse decentrate destinate al personale dipendente;
3) se debba essere sottratta alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di riparto, posto che  non è più previsto dall’art. 45 D.lgs. 36/2023) il rinvio alla contrattazione integrativa e, dunque, non potendo tale materia più rientrare nella fattispecie di cui all’art.7, comma 4 lett. g) CCNL del 16/11/2022 (“i criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva”), posto che nel testo dell’art. 45 non è stato riproposto l’esplicito richiamo alla contrattazione decentrata contenuto nell’art. 113 del d. lgs. 50/2016.

Con riferimento ai quesiti posti si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 11/10/2023,  ha deliberato di comunicare quanto segue.

L’art. 45 del decreto legislativo 36/2023 reca una disciplina degli “incentivi alle funzioni tecniche” semplificata, negli aspetti procedurali, rispetto alle previsioni dell’art 113 del decreto legislativo 50/2016,  nell’ottica di garantire maggiore speditezza nell’ambito di una corretta ed effettiva erogazione degli incentivi.

La disciplina degli aspetti sui quali è richiesto il parere è contenuta nel comma 3 dell’articolo 45 che, con riferimento alle risorse finanziarie destinate agli incentivi, stabilisce che “i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”.

Il testo dell’art. 45 del codice non reca più l’obbligo, contenuto nell’art. 113 del d. lgs 50/2016, di destinare le risorse per gli incentivi ad un “apposito fondo”, né di ripartire risorse “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”.

La relazione al codice, nel commentare il comma 3 dell’art 45, precisa che gli incentivi per funzioni tecniche “sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per
l’incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile”.

Il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. Con ciò si è inteso eliminare alcune complessità relative agli aspetti procedurali che spesso sono state di ostacolo all’effettiva erogazione degli incentivi.

La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente e, unita all’obbligo di definire i criteri nel termine (ordinatorio) di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, intende realizzare tutte le condizioni per rendere effettiva l’erogazione degli incentivi e dare concreta attuazione alla previsione normativa. Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale.

Con riferimento agli aspetti contabili, la nuova disposizione del codice elimina la necessità di costituire un apposito fondo per l’incentivazione ai fini del legittimo riparto degli incentivi, ma la corretta gestione degli stessi dal punto contabile è questione che esula dalla competenza di questa Autorità pertanto, in tale ambito, non possono essere fornite ulteriori indicazioni, oltre a quelle già riportate nella relazione al codice.

Con riferimento alle modalità di definizione dei criteri di riparto degli incentivi e di eventuale riduzione degli stessi, si rappresenta che la mancata riproposizione nell’art. 45 della locuzione “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti” è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell’ambito della gestione degli incentivi.
Infatti, l’articolo 45 va letto in combinato disposto con l’articolo 1 del codice che, nell’enunciare il “principio del risultato”, al comma 4 prescrive che: “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) …;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.

Pertanto, l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato. Sul punto è chiara la relazione al codice che, nel commentare l’art. 1, comma 4 lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative”.


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