IN POCHE PAROLE…
E’ inconferibile l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di un Consorzio al Sindaco di un Comune che vi partecipa.
Delibera ANAC n. 362 del 20 luglio 2023
Con la delibera annotata, l’Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata sulla nomina a Presidente di un Consorzio costituito da alcuni Comuni per la programmazione e la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi dell’art. 31 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) .
Per l’autorità, tale incarico non può essere conferito al Sindaco di uno dei Comuni che costituiscono il Consorzio, per violazione dell’art. 7, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 39/2013, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
La norma violata prevede che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale.
Dopo un’interlocuzione preliminare con il Consorzio e con i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza dei Comuni (RPCT), l’ANAC ha comunicato ai soggetti interessati l’avvio di un procedimento di vigilanza per presunta violazione della norma richiamata che si è concluso con il provvedimento in commento, con il quale è stata deliberata l’inconferibilità dell’incarico; è stato rimesso all’ente conferente con il supporto del RPCT l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, in merito alla presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e all’eventuale applicazione del comma 5 del medesimo articolo ed è stato rimesso al RPCT del Consorzio, in relazione all’art. 18, commi 1 e 2, dello stesso decreto e secondo anche quanto chiarito nella delibera ANAC n. 833/2016, la valutazione dell’elemento soggettivo in capo all’organo conferente.
Occorre ricordare che il comma 5 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 prevede che, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al stesso decreto per un periodo di cinque anni; i commi 1 e 2 dell’art. 18 del decreto dispongono inoltre che i componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e gli stessi non possono, per tre mesi, conferire gli incarichi di loro competenza.