IN POCHE PAROLE…

L’introduzione di una nuova prova psicoattitudinale nei concorsi per agenti di polizia deve essere considerata  sufficiente a giustificare l’indizione di un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento di graduatoria efficace.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 maggio 2023, n. 4873, Pres. Franconiero, Est. Manca

Nella scelta prevale l’importanza da riconoscere alla valutazione psicoattitudinale del personale di polizia locale, in ragione delle delicate funzioni svolte, in alcuni casi anche con l’ausilio di armi.

A margine

Il caso Un soggetto idoneo (5° classificato) ad un concorso pubblico per due posti di agenti di polizia ricorre al Tar contro la decisione dell’amministrazione di indire un nuovo concorso per la medesima posizione anziché scorrere la graduatoria dove lo stesso è utilmente collocato.

In primo grado, il Tar Parma n. 122/2018 respinge il ricorso ritenendo ben motivata la decisione dell’amministrazione di indire un nuovo concorso in luogo dello scorrimento, con particolare riguardo alla mancanza, nel bando del 2010, della necessaria prova psicoattitudinale e ai sopravvenuti mutamenti della normativa oggetto delle prove d’esame.

Pertanto il ricorrente si appella al Consiglio di Stato affermando che il primo giudice non avrebbe considerato che la delibera regionale che prevedeva l’obbligo di prova psico-attittudinale era vigente alla data in cui veniva indetto il primo bando. Il fatto che la prova psicoattitudinale non sia stata prevista non potrebbe quindi pregiudicare l’appellante. In ogni caso si potrebbe porre rimedio all’errore dell’amministrazione facendo svolgere tale prova agli idonei del concorso del 2010.

Con il secondo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza del T.a.r. laddove ha ritenuto che le innovazioni normative apportate al codice della strada o al codice penale giustifichino la indizione di un nuovo concorso, a parità di materie di esame. Così argomentando, infatti, considerata l’incessante produzione normativa, lo scorrimento di graduatoria non sarebbe mai applicabile.

La sentenza

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso evidenziando che dal combinato disposto della legge della Regione Emilia Romagna, 4 dicembre 2003, n. 24, che affida alla Giunta regionale il compito di svolgere «le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di: […] b) criteri e sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l’accesso e per la relativa formazione iniziale della polizia locale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative») e della successiva deliberazione n. 278 del 2005 (che – approvando le direttive sui criteri e sistemi di selezione per l’accesso alla polizia locale – individua «i requisiti fisico/funzionali ed i requisiti psico/attitudinali […] da inserire nei regolamenti delle strutture di polizia locale»), risulta che per l’accesso ai ruoli di polizia locale è necessario il superamento di una prova psicoattitudinale, che nel bando del 2010, tuttavia, nonostante la vigenza delle direttive regionali sopra richiamate, non è stata prevista.

In tale contesto, la scelta dell’amministrazione di indire un nuovo bando con previsione di tale prova deve ritenersi giustificata, oltre che per l’obbligatorietà in base alla citata normativa regionale, anche per l’importanza da riconoscersi alla valutazione psicoattitudinale del personale di polizia locale, in ragione delle delicate funzioni svolte, in alcuni casi anche con l’ausilio di armi.

Anche la tesi sostenuta dall’appellante, secondo cui la mancanza della prova psicoattudinale nel bando del 2010 sarebbe stata sostituita dall’accertamento dell’idoneità fisico-funzionale all’impiego, e comunque potrebbe rimediarsi mediante la effettuazione postuma della suddetta prova agli idonei della precedente graduatoria, è infondata sia perché non vi è coincidenza tra il mero accertamento negativo dell’insussistenza di condizioni patologiche, fisiche o psichiche, e la valutazione complessiva delle varie sfaccettature della personalità del candidato che caratterizza la prova psicoattitudinale; sia perché all’amministrazione è preclusa qualsiasi integrazione postuma delle prove di esame concorsuali.

Quanto al secondo motivo, seppure le materie oggetto di esame sono le stesse, non può comunque trascurarsi che il decorso di ben sette anni comporti certamente una modifica del loro contenuto intrinseco. Anche da questa prospettiva, pertanto, la motivazione resa dall’amministrazione al fine di giustificare l’indizione di un nuovo concorso non appare irragionevole o illogica.

In ogni caso l’introduzione di una nuova prova specifica (psicoattitudinale), alla luce delle preminenti esigenze di tutela dell’interesse pubblico che questa è destinata a soddisfare, deve essere considerata da sola sufficiente a giustificare l’indizione di un nuovo concorso.

Sulla scelta tra un nuovo concorso e chiamata per scorrimento da graduatorie ancora efficace l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 28 luglio 2011, n. 14, ha affermato che non sussiste, in capo agli idonei non assunti, «un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale».

In secondo luogo, l’amministrazione «una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso». In ogni caso, è stato sottolineato dalla Plenaria come «l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso». Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce «la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione».


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