IN POCHE PAROLE …

Slittano al 30 settembre 2023 i termini  di definizione agevolata delle controversie tributarie, di conciliazione agevolata innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado, e di rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

D.L. 30 marzo 2023 n. 34


Il D.L. 30 marzo 2023 n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, è stato subito ribattezzato come “decreto bollette”, ma in realtà dedica  l’intero Capo III a nuove misure  in materia di adempimenti fiscali.

Ecco i  rinvii  decisi dal Governo  per definire e conciliare le controversie tributarie innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado, nonché per rinunciare a quelle pendenti in Cassazione:

  1. definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’art. 1, commi da 186 a 205 della Legge di bilancio 2023 (L.197/2022)
    Si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023 ( e non più 30 giugno 2023) Se gli importi dovuti superino 1.000 EUR, è ammesso è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023.
    Se  il contribuente ha richiesto al giudice, dichiarando di volersi avvalere della  definizione agevolata, il giudizio è sospeso  fino al 10 ottobre 2023 ( e non più fino al 10 luglio 2023) Entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
    Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023
    (e non  fino al 31 luglio 2023). L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato  entro il 30 settembre 2024 (e non entro il 31 luglio 2024).
  2. conciliazione agevolata delle controversie tributarie , di cui all’art. 1, commi da 206 a 212, della Legge di bilancio 2023 (L.197/2022);
    Possono essere definite con l’accordo conciliativo entro il 30 settembre 2023 (precedente termine  30 giugno 2023), le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
  3.  rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, di  cui all’art. 1, commi da 213 a 218, della Legge di bilancio 2023 (L.197/2022)
    Nei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio entro il 30 settembre 2023 (precedente termine  30 giugno 2023).

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